Silenzio del MASE sulla VIA e rimborso dei diritti di istruttoria (TAR Sardegna n. 1175 del 18.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale stabiliti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 sono perentori, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, commi da 9 a 9-quater, e dell’art. 2-bis della legge n. 241/1990. Una volta esaurita la fase di consultazione del pubblico, il Ministero è tenuto a concludere l’iter con provvedimento espresso entro i termini previsti per le fasi prodromiche e per l’adozione del provvedimento finale; scaduti infruttuosamente tali termini, il silenzio serbato è illegittimo. L’elevato numero di istanze in valutazione e il criterio legislativo di priorità per gli impianti di maggiore potenza non giustificano la disapplicazione dei termini, in assenza di un provvedimento organizzativo attuativo e di una sospensione del procedimento. Il superamento del termine di cui all’art. 25, comma 2-bis, T.U.A. comporta, quale conseguenza diretta e automatica, il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria versati dal proponente.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato al Ministero dell’Ambiente un’istanza di VIA ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 152/2006 per un impianto eolico di potenza complessiva pari a circa 36 MW, composto da cinque aerogeneratori, con opere di connessione da realizzarsi in alcuni comuni della Sardegna. Il Ministero ha pubblicato l’avviso al pubblico e aperto la fase di consultazione; seguono richieste di integrazioni, una seconda e una terza consultazione pubblica, concluse rispettivamente nel gennaio 2024 e nell’aprile 2025.

A fronte della perdurante inerzia dell’amministrazione, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’omessa conclusione del procedimento, la condanna a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta, e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria. I Ministeri intimati hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto pacifico che i termini procedimentali dell’art. 25 T.U.A. siano stati superati senza che l’amministrazione concludesse il procedimento. Ha quindi dato continuità all’orientamento consolidato del Tribunale in controversie analoghe, secondo cui esaurita la consultazione il Ministero è tenuto a concludere l’iter entro termini precisi, che riguardano tanto l’adozione del provvedimento finale quanto le fasi prodromiche, e scaduti i quali deve attivarsi il potere sostitutivo del Capo del Dipartimento Sviluppo Sostenibile.

Il Tribunale ha richiamato l’orientamento per cui il silenzio del Ministero è manifestamente illegittimo per palese inosservanza della scansione temporale degli artt. 23 e seguenti del d.lgs. n. 152/2006, in coerenza con il favor per le fonti rinnovabili e con il Regolamento (UE) 2022/2577. Ha inoltre precisato che la mancata espressione dei pareri nei termini o l’espressione di pareri negativi non elidono l’obbligo di una pronuncia espressa.

Quanto alla deduzione difensiva sull’elevato numero di istanze e sul criterio di priorità per gli impianti di maggiore potenza, il Collegio ha escluso che la sola modifica dell’art. 8 del T.U.A. possa legittimare una sostanziale interpretatio abrogans delle previsioni sui termini, qualificati come perentori dall’art. 25, comma 7. In assenza di un provvedimento organizzativo attuativo e di una sospensione del procedimento, il gran numero di pratiche non può ridondare a danno del privato istante.

Accolto il ricorso, il Tribunale ha ordinato alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA entro 60 giorni, al Direttore generale l’adozione del provvedimento conclusivo nei successivi 60 giorni e al Capo del Dipartimento l’esercizio del potere sostitutivo entro ulteriori 90 giorni in caso di inadempimento.

Sul rimborso, il Collegio ha qualificato l’art. 25, comma 2-ter, T.U.A. come speciale figura di indennizzo per ritardo procedimentale, riconoscendo il diritto alla restituzione del 50% dei diritti di istruttoria, da erogarsi mediante il fondo speciale del Ministero, previa verifica dell’importo versato. Le spese sono state compensate in ragione della parziale novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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