Annullamento della cittadinanza per vizio istruttorio oggettivo della pratica (Cons. Stato n. 8128 del 20.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana è atto di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis del richiedente. Quando la pratica sia stata definita in assenza della necessaria istruttoria sui requisiti, per effetto della condotta criminosa di una funzionaria infedele accertata in sede penale, l’illegittimità del provvedimento rileva in modo oggettivo. Non assumono rilievo l’estraneità del beneficiario al procedimento penale, la sua inconsapevolezza dell’illecito o l’intermediazione di terzi. Il deficit istruttorio non può essere colmato dal giudice mediante accertamento diretto dei requisiti, potendo l’interessato attivare la rinnovazione dell’istanza.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto nel 2015 la cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992. Con d.P.R. del 25 maggio 2022 l’Amministrazione ha annullato quel provvedimento, richiamando il procedimento penale a carico di una dipendente ministeriale imputata di aver indebitamente favorito, dietro compenso, centinaia di pratiche di cittadinanza.
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. L’interessato ha appellato la sentenza, lamentando carenza di motivazione e difetto dei presupposti, poiché non sarebbe emersa prova del suo coinvolgimento nel reato né di un vantaggio tratto dalla condotta della funzionaria. La domanda cautelare è stata respinta. Il Ministero dell’interno si è costituito in appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama la propria giurisprudenza sulla natura della cittadinanza, qualificata come atto di alta amministrazione e non come diritto automatico al ricorrere dei requisiti formali. Su questa base il Collegio ha già ritenuto che, intervenuto il patteggiamento della funzionaria, l’iter procedurale di rilascio risulti inquinato dalla sua ingerenza infedele (Cons. Stato n. 6787 del 2025).
Il percorso argomentativo della Sezione si fonda su una giurisprudenza consolidata, che ha escluso la rilevanza dell’estraneità dei beneficiari al procedimento penale. Una volta acclarato che il decreto sia nominativamente indicato tra quelli per la cui illecita formazione la dipendente è stata condannata, la illegittimità opera sul piano oggettivo, senza che conti la diretta partecipazione dell’interessato o la sua inconsapevolezza dell’illecito, anche se realizzato tramite terzi.
Il Collegio ribadisce che il deficit istruttorio non è sanabile in sede giudiziale con un accertamento diretto dei requisiti da parte del giudice. Neppure assume rilievo la circostanza che la pratica sia stata definita in tempi inferiori alla media, valutata dall’Amministrazione come sintomo della lacunosa istruttoria (Cons. Stato n. 6262 del 2025).
Quanto all’esito, la Sezione conferma che la soluzione più idonea a contemperare gli interessi è l’azzeramento della vicenda procedimentale, con trasferimento della tutela dell’interesse sostanziale al nuovo procedimento attivabile su rinnovazione dell’istanza (Cons. Stato n. 3287 del 2025). L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese del grado in ragione della materia e della limitata attività difensiva della parte pubblica.
Nota della Redazione
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