L’assegnazione temporanea ex art. 42-bis cessa la materia del contendere (TAR Puglia n. 157 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto provvedimento con cui l’Amministrazione, in esecuzione di una pronuncia cautelare, accordi l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 richiesta dal dipendente, senza alcuna riserva in ordine all’esito del giudizio, integra integrale soddisfacimento dell’interesse sostanziale fatto valere in giudizio. Ne consegue la cessazione della materia del contendere e non già la mera improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse. Il decreto ministeriale che dispone il trasferimento temporaneo con decorrenza immediata e per un periodo massimo di tre anni sostituisce il provvedimento di diniego in precedenza impugnato. Il giudice amministrativo, preso atto dell’accordo delle parti sulla cessazione, compensa le spese di lite in ragione della complessiva evoluzione procedimentale e processuale.

Il Fatto

Un vigile del fuoco ha impugnato davanti al TAR Puglia il decreto ministeriale n. 961 del 14 marzo 2024, con cui il Ministero dell’Interno gli aveva negato l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, dal Comando di provenienza al Comando richiesto, ovvero in subordine ad altra sede.

Con ordinanza cautelare n. 174 del 2024 la Sezione aveva accolto l’istanza incidentale ai fini del riesame, rilevando che non risultavano adeguatamente rappresentate le esigenze eccezionali richieste dalla norma e non ravvisandosi una scopertura in organico significativa presso il Comando di assegnazione. In esecuzione della pronuncia, l’Amministrazione ha adottato il decreto n. 1770 del 28 maggio 2024, disponendo il trasferimento temporaneo richiesto, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente, pur non opponendosi, ha invocato la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

La questione decisa attiene agli effetti del sopravvenuto esercizio del potere amministrativo nel corso del giudizio. Il Collegio ha preso atto che entrambe le parti concordavano sul fatto che il decreto ministeriale n. 1770 del 28 maggio 2024 aveva disposto l’assegnazione temporanea in favore del ricorrente, con decorrenza immediata e per un periodo massimo di tre anni.

Elemento determinante nella qualificazione della vicenda processuale è l’assenza di qualsiasi riserva in ordine all’esito del giudizio. Il nuovo provvedimento, in quanto privo di tale clausola, si atteggia a rivalutazione integrale della posizione del dipendente e sostituisce il diniego in precedenza impugnato. Da ciò deriva il soddisfacimento pieno dell’interesse sostanziale azionato.

Il Tribunale ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, e non la mera improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: la distinzione non è nominalistica, perché la prima presuppone la sopravvenuta satisfazione della pretesa e l’accordo delle parti sulla qualificazione, mentre la seconda si lega al solo venir meno dell’interesse alla decisione.

Il Collegio ha ritenuto opportuno, per mera completezza, richiamare nel merito la pronuncia cautelare n. 174/2024, alle cui ragioni ha rinviato integralmente, confermando la fondatezza delle censure originariamente proposte. Su tale base il ricorrente aveva invocato la soccombenza virtuale ai fini delle spese.

Il Tribunale ha tuttavia disposto la compensazione delle spese di lite, valorizzando la complessiva evoluzione procedimentale e processuale della vicenda e il contegno dell’Amministrazione, che si era adeguata alla pronuncia cautelare prima della decisione di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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