Annullamento della gara travolge il contratto e legittima i chiarimenti in ottemperanza (Cons. Stato n. 4385 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale che travolga l’intera procedura di affidamento, e non solo l’aggiudicazione, comporta l’automatica caducazione del contratto medio tempore stipulato, senza necessità di autonoma declaratoria di inefficacia ex art. 122 cod. proc. amm., restando escluso in radice il subentro del ricorrente vittorioso. Tale effetto rientra nel perimetro del giudicato di annullamento e può essere esplicitato dal giudice dell’ottemperanza anche in riscontro a domanda di chiarimenti ex art. 112, comma 5, cod. proc. amm., con efficacia meramente ricognitiva e decorrenza dalla pubblicazione della sentenza di cognizione. La stazione appaltante non può unilateralmente escludere l’invalidazione, mentre è tenuta a rimuovere il contratto stipulato su atti illegittimi, salvo modulazione degli effetti in ragione dell’interesse pubblico. Il rimedio dei chiarimenti non è riservato alla parte soccombente quando la parte vittoriosa abbia già subito iniziative esecutive che hanno rovesciato l’assetto degli interessi.
Il Fatto
Con la sentenza n. 4701 del 27 maggio 2024 la Sezione Terza, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto il ricorso della ricorrente e annullato aggiudicazione e bando di una gara articolata in sei lotti per l’affidamento di un multiservizio tecnologico, bandita dalla stazione appaltante sanitaria regionale. Il motivo di accoglimento, comune a tutti i lotti, riguardava il mancato inserimento dei criteri ambientali minimi nei bandi.
Dopo l’annullamento, la stazione appaltante aveva risolto le convenzioni già stipulate e indetto una nuova procedura. L’aggiudicataria di due lotti ha però adito il Tribunale delle imprese, ottenendo in sede di reclamo un’ordinanza che ordinava di consentire l’esecuzione dei servizi. L’amministrazione ha quindi dato atto di tale determinazione con un proprio provvedimento, mantenendo in essere le convenzioni. La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo la nullità di tale atto e chiarimenti sulla portata del giudicato rispetto ai contratti stipulati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio dell’interveniente ad opponendum, escludendo che questa sia parte necessaria. L’omessa notifica a tutte le parti del giudizio di cognizione non determina inammissibilità, ma al più un ordine di integrazione del contraddittorio. Poiché nella specie il provvedimento riguardava solo uno dei lotti, il ricorso risulta correttamente notificato alle sole parti interessate a quel lotto, in applicazione dell’art. 120, comma 13, cod. proc. amm.
Le eccezioni di difetto di giurisdizione sono infondate. Il thema riguarda l’esatta perimetrazione degli effetti caducatori del giudicato, materia che rientra nella cognizione del giudice amministrativo quale giudice dell’ottemperanza. La giurisdizione si determina a priori dal petitum sostanziale, non da una delibazione anticipata della fondatezza della domanda. La rimozione del contratto, lungi dal costituire vicenda negoziale paritetica, attiene alla fase genetica del vincolo e alla causa del provvedimento di scelta del contraente.
Nel merito dei chiarimenti, la Corte richiama la disciplina degli artt. 121 e segg. cod. proc. amm., attuativa dell’art. 2-quinquies della direttiva 89/665/CEE, ove la regola generale è l’inefficacia del contratto, derogabile solo con pronuncia giurisdizionale. In presenza di obbligo di rinnovazione della gara, si riespande la regola generale. L’integrale annullamento della procedura comporta l’automatico travolgimento del contratto, secondo l’indirizzo espresso dalla sentenza n. 589 del 2023 della Sezione Quinta e confermato dal C.G.A.R.S. n. 230 del 2025.
L’inefficacia delle convenzioni, pertanto, è solo accertata con effetti meramente ricognitivi, decorrendo già dalla pubblicazione della sentenza di cognizione: si è fuori dall’ipotesi del giudicato a formazione progressiva. Il ricorso è invece parzialmente inammissibile nella parte in cui chiede la nullità dell’atto dell’amministrazione, privo di valore provvedimentale e mera presa d’atto del provvedimento del giudice civile. La domanda di chiarimenti resta ammissibile: il rimedio non è riservato alla parte soccombente quando la vittoriosa abbia già subito esecuzioni che hanno rovesciato l’assetto degli interessi.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.