Riconoscimento titoli esteri: ottemperanza, astreinte e commissario ad acta (Cons. Stato n. 9149 del 14.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che annulla i dinieghi di riconoscimento dei titoli professionali conseguiti in altro Stato membro impone all’Amministrazione di procedere alla valutazione comparativa tra la qualificazione attestata dai titoli e dall’esperienza del richiedente e quella richiesta dalla normativa nazionale. L’ottemperanza non si esaurisce nel riesame formale dell’istanza: ove l’Amministrazione resti inerte, il giudice amministrativo ordina il riesame entro termine perentorio, condanna al pagamento dell’indennità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e nomina il commissario ad acta. L’inerzia protratta e il quadro giurisprudenziale ormai consolidato giustificano l’astreinte, anche in funzione deterrente rispetto alla moltiplicazione dei ricorsi.

Il Fatto

Due aspiranti docenti, laureati in Italia e in possesso di titoli di formazione professionale conseguiti presso un’Università della Bulgaria, agiscono per l’ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 3343/2022 del 27 aprile 2022. Quel giudicato, riformando le pronunce di primo grado, aveva annullato i provvedimenti con cui il Ministero aveva negato il riconoscimento dei titoli, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

I ricorrenti lamentano che il Ministero, nonostante le missive di messa in mora, sia rimasto inadempiente all’obbligo di rideterminarsi. Chiedono pertanto la condanna a provvedere, la determinazione di una somma giornaliera per il ritardo e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si costituisce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto del giudicato. La sentenza da ottemperare aveva censurato i dinieghi sotto tre profili: la nozione di “professione regolamentata” elaborata dalle Autorità bulgare non coincide con quella del diritto dell’Unione; l’assunto del preteso disconoscimento della formazione svolta in Italia risultava smentito dalle stesse Autorità bulgare; i provvedimenti erano privi di qualsiasi valutazione dei titoli ai fini del riconoscimento.

Da qui l’obbligo, per il Ministero, di esaminare la documentazione specificamente riferita alla posizione dei ricorrenti, raffrontando la qualificazione attestata dai diplomi e dall’esperienza con quella richiesta dalla normativa nazionale, secondo i principi della direttiva n. 2005/36/CE e della giurisprudenza europea richiamata.

Il Collegio dà atto della regolare instaurazione del contraddittorio e rileva che il Ministero non ha fornito alcuna prova di avere ottemperato, non essendosi neppure costituito. Il ricorso è quindi fondato e va accolto in tutte le domande.

Quanto alla condanna a provvedere, il Collegio avverte che residuano spazi di discrezionalità: il Ministero dovrà verificare il contenuto concreto delle ore di formazione svolte presso l’ateneo straniero, le materie trattate, le modalità di studio e quelle delle prove finali. È accolta anche la domanda di penalità di mora, atteso il perdurante ritardo di oltre due anni e mezzo e il quadro giurisprudenziale ormai definito dall’intervento dell’Adunanza Plenaria.

Il Collegio accoglie infine la nomina del commissario ad acta, individuato all’interno del Ministero per evitare ulteriori ritardi, con insediamento automatico allo spirare del termine. Dispone inoltre la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti, rilevando che i ritardi generano un’estesa serie di ricorsi e possibili giudizi risarcitori. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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