Annullamento titoli PAC per falsa qualifica di nuovo agricoltore e recupero aiuti (TAR Puglia n. 221 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I titoli PAC indebitamente assegnati dalla Riserva Nazionale si considerano non assegnati fin dall’inizio ai sensi dell’art. 81 del Regolamento (CE) n. 1122/2009. L’annullamento travolge i successivi atti di disposizione e legittima l’ente erogatore al recupero degli aiuti anche nei confronti del cessionario. La buona fede di quest’ultimo non osta al recupero. L’art. 80, par. 3, del medesimo Regolamento, che esclude la restituzione in caso di errore non rilevabile dall’agricoltore, opera solo per l’errore in fase di liquidazione e non per la falsa rappresentazione dei fatti offerta all’atto dell’assegnazione. Il recupero dei contributi erogati senza presupposti costituisce esercizio di un potere vincolato e non richiede una motivazione sull’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato da una propria dante causa, dopo brevissimo tempo dall’assegnazione, cinquantacinque titoli PAC ottenuti gratuitamente dalla Riserva Nazionale in qualità di nuovo agricoltore. A seguito di un verbale della Guardia di Finanza, che contestava l’uso di falsi titoli di conduzione, l’AG.E.A. ha annullato i titoli a partire dalla campagna di attribuzione e ha chiesto al cessionario la restituzione degli aiuti riscossi per il 2014 e il 2018, per complessivi € 27.308,74.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di motivazione e l’errata applicazione degli artt. 80 e 81 del Regolamento (CE) n. 1122/2009, sostenendo la propria buona fede nell’acquisto. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 223 del 2020.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. Sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale qualifica il provvedimento come atto vincolato e richiama l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990: il vizio formale non determina l’annullabilità quando il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il ricorrente non ha indicato quale apporto conoscitivo avrebbe introdotto nel procedimento.
Il recupero dei contributi erogati in assenza dei presupposti è qualificato come esercizio di un potere vincolato, correlato a presupposti oggettivi. Non occorre un interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità, né rilevano il tempo decorso o lo stato soggettivo del beneficiario, in forza del principio di autoresponsabilità.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio rileva che dalle premesse del provvedimento e dal verbale di accertamento emerge con chiarezza che i titoli sono stati annullati perché i presupposti del riconoscimento erano stati creati artificiosamente dalla dante causa.
Sul nucleo della controversia, il Tribunale applica l’art. 81 del Regolamento (CE) n. 1122/2009: i diritti indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio, con la conseguenza che l’indebita assegnazione travolge i successivi atti di disposizione e l’ente può recuperarli dai cessionari. Una diversa lettura consentirebbe, con la cessione a terzi, di sottrarsi all’obbligo di restituzione alla Riserva Nazionale e di lucrare un ingiustificato arricchimento.
Il Collegio esclude l’applicabilità dell’art. 80, par. 3, del Regolamento: la norma riguarda l’errore dell’autorità in fase di pagamento, mentre nella specie l’AG.E.A. non è incorsa in alcun errore, essendo stata indotta in inganno dalla falsa rappresentazione della realtà posta in essere dalla cedente. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in € 1.000,00.
Nota della Redazione
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