Porto d’armi, custodia negligente delle armi e giudizio di inaffidabilità (Cons. Stato n. 1631 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non è un diritto assoluto, ma una deroga al divieto generale di detenzione delle armi, subordinata a un giudizio ampiamente discrezionale dell’Amministrazione sull’affidabilità del richiedente. Ai fini della revoca della licenza l’Autorità di pubblica sicurezza può valorizzare fatti o episodi anche privi di rilievo penale, non essendo necessari né un giudizio di pericolosità sociale né un comprovato abuso nell’uso delle armi. Il giudizio di inaffidabilità, sorretto da considerazioni probabilistiche e da elementi di fumus, può fondarsi anche sulla scarsa accortezza e diligenza nella custodia delle armi. Il procedimento amministrativo di revoca resta autonomo rispetto a quello penale, non potendo il Questore apprezzare ipotetiche cause di impunibilità riservate al giudice penale.
Il Fatto
Nel dicembre 2023 i Carabinieri notavano un’autovettura parcheggiata nei pressi di un bar, con le portiere chiuse ma senza sicura e il finestrino lato guida abbassato. All’interno erano presenti due fucili uso caccia, uno in custodia ben visibile dall’esterno e l’altro dietro il sedile di guida. Il veicolo risultava intestato al titolare della licenza di porto di fucile.
Il Questore disponeva quindi la revoca del titolo abilitativo per inaffidabilità del titolare, e la Prefettura il divieto di detenere armi e munizioni. Il TAR Basilicata respingeva il ricorso con sentenza del 2 gennaio 2025, n. 2. L’interessato proponeva appello, lamentando l’erronea applicazione della disciplina di pubblica sicurezza, il difetto di istruttoria e la mancata considerazione dell’art. 54 cod. pen., avendo la sosta al bar consentito al nipote, affetto da diabete, di assumere urgentemente un medicinale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che il porto d’armi costituisce una deroga alla regola generale di divieto di detenzione, richiamando la giurisprudenza costituzionale sulla lata discrezionalità amministrativa e sul bilanciamento tra interesse pubblico alla sicurezza e interesse del privato. La valutazione di affidabilità è prognostica e si fonda su rigorosi parametri tecnici.
Richiamando propri precedenti (Cons. Stato, sez. III, n. 10618 del 2023; n. 3585 del 2024; n. 6530 del 2024), il Consiglio di Stato ribadisce che la non affidabilità può essere desunta da situazioni non ascrivibili alla buona condotta dell’interessato, attraverso considerazioni probabilistiche e indizi, senza che occorra un giudizio di pericolosità sociale o un abuso comprovato. L’interessato deve risultare esente da mende e al di sopra di ogni sospetto.
Nel caso concreto, la nota dei Carabinieri e i reperti fotografici dimostrano che l’appellante ha lasciato la vettura accessibile, consentendo a chiunque di impossessarsi del fucile del nipote e, aperta la portiera, anche del proprio. Il giudizio di inaffidabilità non si fonda sul pericolo di abuso, ma sulla scarsa diligenza nella custodia delle armi, aggravata dal fatto che l’esposizione riguardava anche l’arma di proprietà del terzo.
Quanto al secondo motivo, il Collegio osserva che, vertendosi in materia di provvedimento amministrativo, il Questore doveva solo valutare la situazione complessiva rappresentata dai Carabinieri, senza poter apprezzare profili di impunibilità penale riservati al giudice penale. Anche accogliendo la ricostruzione dell’appellante, sarebbe stato agevole evitare di lasciare l’auto insicura, o quantomeno chiudere il finestrino o portare le armi all’interno del bar.
La Corte dichiara inoltre inammissibile, ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm., la produzione documentale depositata in violazione del termine, respingendo la prova testimoniale richiesta e confermando la sentenza di primo grado. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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