Metodo ABA e silenzio Asl obbligo di provvedere ma prescrizione dell’amministrazione (TAR Calabria n. 1408 del 03.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 32 Cost. fonda l’obbligo delle istituzioni sanitarie di dare risposta alle richieste di trattamenti sanitari, con la conseguenza che il silenzio serbato sull’istanza del paziente è illegittimo e va ordinato all’azienda sanitaria di provvedere espressamente. Non spetta però al paziente, a chi ne ha la responsabilità legale, né al giudice individuare e prescrivere le terapie necessarie. È obbligo della competente Azienda Sanitaria Provinciale, previa necessaria attività diagnostica, determinare gli interventi terapeutici e prescrivere il trattamento riabilitativo individuale per disturbo dello spettro autistico, anche sulla base delle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità. L’accesso ai percorsi LEA non costituisce diritto soggettivo perfetto, ma presuppone la verifica rientrante nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione circa la metodologia più adeguata e la consistenza delle prestazioni per singolo paziente.

Il Fatto

Una minore, affetta da disturbo dello spettro autistico e riconosciuta portatrice di handicap grave, ha intrapreso dall’anno 2022 un percorso di trattamento con il metodo ABA presso una struttura specializzata, con benefici significativi. Gli elevati costi hanno consentito alla famiglia di acquistare prestazioni per non più di quattro ore a settimana, benché il personale specializzato avesse suggerito un numero di ore sino a 36.

I genitori hanno quindi invitato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza a riconoscere e garantire il diritto della minore all’erogazione diretta o indiretta del trattamento, a farsi carico delle prestazioni e a rimborsare le spese sostenute e future. Nel silenzio dell’amministrazione sanitaria, hanno proposto ricorso al TAR, domandando l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia, la condanna a provvedere e ad assicurare le prestazioni, con rimborso di quanto sborsato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Calabria, priva di competenza sull’istanza, con conseguente inammissibilità del ricorso nella parte rivolta contro di essa.

Nel merito, il TAR ha qualificato l’istanza dei ricorrenti come radicata nell’art. 32 Cost., che garantendo il diritto alla salute vale a fondare l’obbligo delle istituzioni sanitarie di rispondere alle richieste di trattamenti sanitari. Su questa base ha accolto la domanda avverso il silenzio, ordinando all’Azienda Sanitaria di provvedere espressamente entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Ha invece respinto la domanda di accertamento del diritto della minore a ottenere lo specifico trattamento richiesto. Il giudice ha chiarito che la scelta della terapia non compete al paziente né all’Autorità giurisdizionale, ma all’amministrazione sanitaria, cui spetta determinare gli interventi necessari previa attività diagnostica, prescrivendo e aggiornando il trattamento riabilitativo individuale in relazione alle condizioni del paziente e alle Linee Guida dell’Istituto Superiore di Sanità.

Il Collegio ha richiamato la propria precedente ordinanza (TAR Calabria – Catanzaro, Sez. II), secondo cui l’accesso ai percorsi LEA non è oggetto di un diritto soggettivo perfetto, ma presuppone una verifica rientrante nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione. Il piano terapeutico potrà essere sottoposto a sindacato giurisdizionale mediante autonoma impugnativa, e l’inerzia successiva potrà essere contrastata ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Anche la domanda di rimborso è stata rigettata, mancando allo stato l’accertamento che il trattamento con metodo ABA costituisca la scelta terapeutica più idonea. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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