Ottemperanza ai decreti ex legge Pinto e penalità di mora per ritardo (TAR Calabria n. 219 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ai decreti della Corte di Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, il TAR, rivedendo il proprio orientamento, ritiene non più necessari la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Una volta decorsi sei mesi dalla richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001, l’amministrazione inadempiente non può opporre alcuna prova di esecuzione, il cui onere grava su di essa. La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguardi condanne al pagamento di somme di denaro: la penalità di mora, liquidata negli interessi legali, si cumula con gli interessi dovuti in forza del titolo, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, e decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

I ricorrenti, nella qualità di eredi del creditore originario, agiscono per ottenere l’esecuzione del decreto della Corte di Appello di Catanzaro che, in accoglimento della domanda ex legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero resistente al pagamento, nei confronti di ciascun ricorrente, di una somma a titolo di equa riparazione, oltre interessi legali sino al soddisfo, e delle spese di lite.

Il decreto, divenuto definitivo e ritualmente notificato all’amministrazione, era rimasto ineseguito. I creditori hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Calabria, chiedendo la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme e l’applicazione della misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo ulteriore. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da una premessa processuale rilevante: il decreto ha ormai autorità di cosa giudicata, attestata dall’annotazione depositata, ed è stato notificato all’amministrazione. Su questo presupposto si innesta la revisione dell’orientamento del TAR in tema di termine dilatorio: per le ottemperanze ai decreti ex legge n. 89/2001 non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996, in linea con Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423.

Quanto all’inadempimento, i creditori avevano inviato la richiesta di pagamento ex art. 5-sexies legge n. 89/2001 e da essa erano decorsi sei mesi. L’amministrazione non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, onere che grava su di essa secondo il principio espresso da Cass. SS.UU. n. 13.533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.

Il passaggio centrale riguarda la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 legge n. 208/2015. Non ricorrendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto.

Quanto alla decorrenza, l’ulteriore importo è dovuto dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza, e sino all’adempimento spontaneo del Ministero o, in mancanza, sino all’insediamento del Commissario ad acta, restando in capo alla pubblica amministrazione il potere di attuare il giudicato fino a quando l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Il TAR ordina quindi l’esecuzione del titolo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina sin d’ora, per la persistente inottemperanza, un Commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà entro novanta giorni, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. Le spese, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, sono poste a carico dell’amministrazione, con distrazione in favore del difensore, e in caso di mancata rifusione provvederà il Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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