Annullamento d’ufficio del condono edilizio e distanza dalla battigia (TAR Sicilia n. 1281 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in sanatoria, il Comune non può fondare il proprio ripensamento sul solo richiamo all’aerofotogrammetria quando il privato abbia prodotto, a corredo dell’istanza di condono, una perizia giurata attestante il rispetto della distanza dalla battigia. In tal caso difetta il travisamento dei fatti e non è configurabile alcuna falsa dichiarazione idonea a derogare ai termini dell’art. 21-nonies, primo comma, della legge n. 241/1990. L’assenza dell’interesse pubblico concreto alla rimozione del titolo — non ravvisabile nella sola tutela del paesaggio ex art. 9 Cost. — determina l’illegittimità del provvedimento per carenza dei presupposti.
Il Fatto
Il ricorrente è proprietario di un immobile in Comune di Messina, condonato con provvedimento del 9.9.2003. Con determinazione dirigenziale n. 4736 del 1.6.2023 il Comune annulla in autotutela quel titolo, sul presupposto che il fabbricato sia stato realizzato entro la fascia di inedificabilità assoluta di centocinquanta metri dalla battigia, in violazione dell’art. 23 della l.r. n. 37/1985 e dell’art. 15, lettera a), della l.r. n. 78/1976.
Il privato impugna l’atto davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, deducendo violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 sotto il profilo dei presupposti e dei termini, nonché eccesso di potere per travisamento. Il Comune non si costituisce. Il ricorrente deposita una perizia giurata relativa a un immobile allineato al proprio, dalla quale emerge che nel 1980 la distanza dalla battigia era superiore ai centocinquanta metri.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla motivazione dell’atto impugnato, che richiama due ricorsi di ditte limitrofe, un’ordinanza del TAR e i successivi accertamenti del Dipartimento, per concludere che il fabbricato ricade nella fascia di inedificabilità, in contrasto con la distanza di circa 175 metri indicata nella perizia giurata allegata all’istanza di condono.
Quelle valutazioni sono però smentite dalla sentenza n. 577/2023 del C.G.A.R.S., che conferma la sentenza n. 1818/2020 del TAR Catania. In quella sede si è affermato che il privato ha fornito un rilevante apporto probatorio, non superabile dal Comune con il semplice richiamo all’aerofotogrammetria degli anni 1985 e 2000, e che le perizie allegate alle varie istanze di condono rappresentano situazioni similari e sovrapponibili.
Tra tali perizie rientra quella giurata dell’arch. Giunta, depositata nel 2003 e convalidata dai tecnici dell’ufficio condono, che attesta per l’immobile del ricorrente una distanza di circa 175 metri dalla linea di battigia. Il Collegio ne trae che anche l’odierno ricorrente ha fornito quel rilevante apporto probatorio che il Comune non poteva disattendere.
Ne derivano tre conseguenze. È integrato il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Nessuna falsa dichiarazione è imputabile al privato, con la conseguenza che non opera alcuna deroga ai termini dell’art. 21-nonies, primo comma, e il secondo motivo è fondato. Difettano infine i presupposti dell’annullamento d’ufficio: le ragioni di pubblico interesse, pur riferite alla tutela del paesaggio ex art. 9 Cost., non sussistono nel caso concreto.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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