Annullamento in autotutela del condono travisamento della perizia sulla distanza dalla battigia (TAR Sicilia n. 1280 del 03.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può annullare in autotutela il titolo edilizio in sanatoria sul presupposto che l’immobile sia stato costruito nella fascia di inedificabilità assoluta di cui all’art. 23 della l.r. n. 37/1985, quando la parte abbia prodotto una perizia giurata attestante il rispetto della distanza dalla battigia e tale apporto probatorio non sia stato smentito da elementi contrari. Il semplice richiamo all’aerofotogrammetria non è idoneo a disattendere una perizia giurata che documenti la situazione dei luoghi al momento del condono. Venendo meno il travisamento dei fatti, cade anche il presupposto della falsa dichiarazione e, con esso, la possibilità di derogare ai termini dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990. Ne consegue l’illegittimità dell’annullamento d’ufficio per insussistenza delle ragioni di pubblico interesse, non essendo configurabile alcuna offesa al paesaggio ex art. 9 Cost.

Il Fatto

La ricorrente è proprietaria di un immobile in Messina, acquistato per donazione e già oggetto di condono edilizio concluso con provvedimento del 2006, rilasciato alla dante causa. Con determinazione dirigenziale del 1° giugno 2023 il Comune di Messina ha annullato in autotutela quel titolo ai sensi dell’art. 21 nonies l. n. 241/1990, sostenendo che il fabbricato sarebbe stato edificato entro la fascia di inedificabilità assoluta dei 150 metri dalla battigia, in violazione dell’art. 15, lettera a), della l.r. n. 78/1976.

La ricorrente ha impugnato l’atto deducendo violazione dei presupposti dell’annullamento d’ufficio, superamento dei termini e travisamento dei fatti. Il Comune non si è costituito. In giudizio è stata depositata una perizia giurata relativa a un immobile allineato, mentre la difesa ha valorizzato la perizia allegata all’istanza di condono, attestante una distanza di 165 metri dalla battigia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla motivazione del provvedimento impugnato, che fonda l’annullamento sull’esito di accertamenti e sul richiamo a un’ordinanza del TAR, contrapponendo a ciò la perizia del tecnico incaricato dalla dante causa, dalla quale risultavano circa 165 metri tra fabbricato e battigia. Quelle valutazioni dell’amministrazione sono state smentite dalla sentenza n. 577/2023 del C.G.A.R.S., che in appello ha confermato la sentenza n. 1818/2020 del TAR Catania.

Il giudice amministrativo d’appello ha affermato che la parte aveva fornito un rilevante apporto probatorio, non disatteso dal Comune con il solo richiamo all’aerofotogrammetria del 1985 e del 2000, e ha valorizzato le perizie allegate alle varie istanze di condono per situazioni similari. Il TAR Sicilia ritiene che quel principio si applichi anche alla perizia del tecnico della dante causa, che indicava la distanza di 165 metri al momento della domanda di condono.

Da qui la conseguenza sul piano del travisamento dei fatti: il vizio dedotto con il terzo motivo risulta inverato. Non essendovi falsa dichiarazione imputabile alla dante causa, cade anche la possibilità di derogare ai termini dell’art. 21 nonies, comma 2 bis, l. n. 241/1990, prospettata nel secondo motivo. Il Collegio esclude inoltre che sussistano le ragioni di pubblico interesse richieste dal primo comma, perché la tutela del paesaggio e dell’ambiente ex art. 9 Cost., affidata al rispetto della distanza minima, non è in concreto offesa.

Il ricorso è dunque accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alla refusione delle spese di lite liquidate in 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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