Ordine di demolizione vincolato e irrilevante il tempo trascorso (TAR Sicilia n. 1276 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di repressione degli abusi edilizi l’ordine di demolizione costituisce atto vincolato, che non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico né una comparazione tra interesse pubblico e interessi privati sacrificati. Non è pertanto ammesso alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può legittimare. L’unica ipotesi di affidamento tutelabile ricorre quando l’Amministrazione intervenga in autotutela su un titolo edilizio già rilasciato. Il carattere vincolato del provvedimento rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento ed è sufficiente l’individuazione degli abusi commessi, dovendo l’Amministrazione indicare le ragioni giuridiche e non le norme applicate. È l’interessato a dover provare l’epoca di commissione dell’abuso.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato l’ordine di demolizione adottato dal Comune e relativo a plurimi illeciti edilizi accertati in due distinte date. Le opere contestate comprendono un edificio per civile abitazione, un manufatto adibito a sgabuzzino, una veranda, due tettoie, un locale lavanderia e un locale attrezzi, tutti realizzati in assenza di titolo edificatorio. L’area interessata ricade in zona “C1” del vigente strumento urbanistico, in zona sismica di seconda categoria e in area soggetta a vincolo paesaggistico.
I ricorrenti hanno dedotto il lungo tempo trascorso e il proprio legittimo affidamento, la mancata prova dell’epoca di commissione degli abusi, l’omessa indicazione delle norme applicate, il difetto di motivazione rafforzata e la violazione dei principi della Carta europea dei diritti dell’uomo in ragione delle esigenze abitative e della presenza di minori. Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza, segnalando profili di irricevibilità del ricorso per tardività della notifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione di rito, perché il ricorso è infondato nel merito. Il punto di partenza è la natura vincolata degli atti di repressione degli abusi edilizi: essi non richiedono alcuna valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale, né una comparazione con gli interessi privati coinvolti e sacrificati. Da ciò deriva l’impossibilità di configurare un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può in alcun modo legittimare.
Il richiamo all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato delimita l’unica eccezione: l’affidamento è tutelabile solo quando l’Amministrazione intervenga in autotutela su un titolo edilizio già rilasciato, evenienza estranea alla fattispecie. Il carattere vincolato del provvedimento rende altresì superflua la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo possibile alcun utile apporto partecipativo dell’interessato.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Tribunale osserva che l’art. 3 della legge n. 241/1990 impone di indicare le “ragioni giuridiche” della decisione e non le singole norme: ciò che rileva è che il privato possa comprendere il fondamento in punto di diritto del provvedimento, evenienza verificatasi nel caso concreto. Sul piano probatorio, è l’interessato a dover fornire la prova dell’epoca di commissione dell’abuso, e nella specie non emerge alcun elemento che induca a ritenere le opere realizzate in epoca antecedente all’obbligo di titolo.
Il Collegio richiama poi l’art. 31, secondo comma, del d.P.R. n. 380/2001: l’ordine di demolizione è legittimamente ingiunto sia all’autore dell’abuso sia al proprietario. Per le opere soggette a permesso di costruire l’Amministrazione è tenuta ad adottare l’ordine di demolizione, mentre l’alternatività tra demolizione e sanzione pecuniaria riguarda la differente ipotesi delle opere soggette a segnalazione certificata di inizio attività.
Infine, sull’invocato diritto all’abitazione, il Tribunale richiede allegazioni e prove puntuali, anche in ordine all’impossibilità di fruire di un alloggio alternativo a qualsiasi titolo, altrimenti ogni ordine di demolizione sarebbe neutralizzato dalla semplice dichiarazione dell’interessato di abitare nell’immobile. Il ricorso è dunque rigettato, senza statuizione sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
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