Annullamento d’ufficio oltre termine per falsa rappresentazione e interdittiva antimafia (Cons. Stato n. 7071 del 24.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il termine decadenziale di cui all’art. 21-nonies, comma 1, legge n. 241/1990 non opera quando il provvedimento ampliativo consegua a una falsa rappresentazione dei fatti, anche in assenza di accertamento penale definitivo, purché la difformità tra fattispecie rappresentata e fattispecie reale sia verificata inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi. In tal caso non è configurabile un affidamento legittimo, poiché la posizione del privato è immeritevole di tutela e l’erroneità dei presupposti non è imputabile all’amministrazione, neppure a titolo di colpa concorrente. L’interdittiva antimafia integra una forma di incapacità giuridica ex lege, parziale e tendenzialmente temporanea, che preclude al destinatario i rapporti con la pubblica amministrazione riconducibili all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, ivi compresi i provvedimenti abilitativi all’attività imprenditoriale. Il ritiro del titolo edilizio non costituisce esercizio di autotutela, ma atto di ritiro vincolato e accertativo della condizione risolutiva.

Il Fatto

Una società ha realizzato un complesso edilizio in forza di un permesso di costruire e di successive varianti, poi trasferendo due unità immobiliari a un acquirente. Il Comune ha annullato in autotutela, con provvedimento del 19 dicembre 2022, il titolo originario e le SCIA successive, adducendo una pluralità di ragioni: falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, violazione delle previsioni del regolamento edilizio e degli strumenti urbanistici, mancato rispetto delle distanze, e incapacità giuridica della società venditrice per effetto di un’informativa antimafia.

L’acquirente ha impugnato davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso. Ha proposto appello deducendo la violazione del contraddittorio, il travisamento dei fatti, l’illegittima estensione degli effetti dell’interdittiva a un terzo acquirente in buona fede e l’omesso esame delle ulteriori censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina con priorità, in base alla ragione più liquida, la questione della falsa rappresentazione e quella relativa all’interdittiva antimafia. Quanto alla prima, richiama il consolidato orientamento secondo cui il superamento del termine perentorio è consentito quando il richiedente abbia rappresentato uno stato preesistente diverso da quello reale, potendo la difformità essere accertata anche in via amministrativa, senza necessità di sentenza penale irrevocabile.

Nel caso concreto le plurime relazioni tecniche asseverate allegate alle pratiche edilizie avevano costantemente attestato l’insistenza dell’intervento in zona omogenea B1, mentre il certificato di destinazione urbanistica documentava il vincolo di viabilità di progetto. La Corte precisa che la decadenza del vincolo espropriativo non determina alcuna reviviscenza della precedente destinazione di zona. La rappresentazione non veritiera ha dunque indotto in errore l’amministrazione, integrando quella falsa rappresentazione che, sola, è sufficiente a sostenere l’annullamento in autotutela.

Il Collegio esclude la configurabilità di una colpa concorrente del Comune: il dovere di clare loqui e il principio di buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 imponevano al richiedente una rappresentazione veritiera dello stato di fatto. Richiama sul punto la Corte costituzionale n. 88 del 2025, che ha riconosciuto tutela all’affidamento solo se legittimo, cioè incolpevole e fondato sulla buona fede.

Quanto al contraddittorio, la Corte ricostruisce la cronologia: il preavviso di autotutela è del 14 marzo 2022, l’acquisto è intervenuto il 25 novembre 2022 e solo il 3 gennaio 2023 il Comune è stato informato dell’alienazione. L’appellante era quindi terzo rispetto al procedimento, senza che si possa invocare la violazione dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU o dei Considerando della direttiva 2014/42/UE.

Sull’interdittiva antimafia, il Collegio ribadisce che essa determina un’incapacità giuridica ex lege che preclude i rapporti riconducibili all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011, tra cui i provvedimenti abilitativi per l’attività imprenditoriale. Il ritiro del permesso di costruire è atto vincolato e ricognitivo, non esercizio di autotutela. L’eventuale pregiudizio del terzo acquirente trova tutela davanti al giudice ordinario. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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