Annullamento d’ufficio oltre i diciotto mesi per falsa rappresentazione nel frazionamento (TAR Toscana n. 1507 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’attestazione comunale di avvenuto deposito del tipo di frazionamento catastale, prevista dall’art. 30, comma 5, d.P.R. n. 380/2001, non esaurisce un potere di mera certificazione: essa presuppone il mancato riscontro di un frazionamento costituente illecito urbanistico e richiede una veritiera rappresentazione dei fatti da parte dell’istante. Il falso presupposto di fatto — nella specie l’inesistenza del titolo edilizio asserito a fondamento dell’istanza — rende l’atto illegittimo e giustifica l’annullamento d’ufficio. In tal caso opera l’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990, che consente il ritiro anche oltre il termine di diciotto mesi, senza necessità di previo accertamento penale quando la falsità sia inequivocabilmente accertata dall’amministrazione. La non veritiera prospettazione privata esclude la configurabilità di un affidamento legittimo e soddisfa l’onere motivazionale con il richiamo documentato a tale prospettazione.

Il Fatto

Con convenzione di lottizzazione del 2001 la società immobiliare si impegnava a cedere al Comune un’area destinata a standard urbanistico. Nel 2017 la medesima società sottoscriveva un accordo di mediazione che riconosceva ai ricorrenti l’intervenuta usucapione di una porzione del compendio, e presentava istanza di attestazione del frazionamento catastale, deducendo la legittimità dei fabbricati da delimitare in forza di una licenza edilizia del 1964.

Il Comune rilasciava l’attestazione e, in seguito alla verifica che quel titolo edilizio era privo di sottoscrizione e mai rilasciato, ne disponeva l’annullamento d’ufficio, poi confermato in sede di riesame. I ricorrenti impugnavano gli atti davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 30 d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo sulla sussistenza del potere. L’art. 30, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 assegna al Comune una funzione di attestazione del deposito del tipo di frazionamento, ma la collocazione della norma nella disciplina dell’attività edilizia rivela che si tratta di un nulla osta vincolato, condizionato al mancato riscontro di frazionamenti in violazione della normativa urbanistica. Il potere implica quindi una corretta e veritiera rappresentazione dei fatti da parte dell’istante.

Nel caso concreto l’attestazione era stata rilasciata in deroga agli strumenti urbanistici, sul presupposto della legittima edificazione del compendio da delimitare: presupposto rivelatosi insussistente per l’inesistenza del titolo edilizio del 1964. Il Comune non ha dunque esercitato un potere esorbitante, ma ha rimosso un atto fondato su un falso presupposto di fatto.

Sulla validità della licenza del 1964 il Collegio è netto: l’atto è inesistente, non solo privo dell’elemento strutturale della sottoscrizione, ma mai venuto ad esistenza, trattandosi di una bozza allegata alla pratica e priva di protocollo in uscita. La sottoscrizione è elemento essenziale del provvedimento amministrativo e la sua omissione ne determina la nullità ex art. 21-septies, lett. a), legge n. 241/1990. I ricorrenti, cui incombeva il relativo onere probatorio, non hanno dimostrato il rilascio.

Infondata è anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio: il procedimento era stato comunicato alla società richiedente l’attestazione, e i ricorrenti non hanno allegato elementi che avrebbero potuto mutare l’esito. Quanto al termine, il comma 2-bis dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 consente il ritiro oltre i diciotto mesi per i provvedimenti conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti, purché accertate inequivocabilmente dall’amministrazione con i propri mezzi, senza necessità di condanna penale passata in giudicato.

Da ultimo, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, il TAR ribadisce che la non veritiera prospettazione delle circostanze poste a fondamento dell’atto favorevole impedisce di configurare un affidamento legittimo e rende sufficiente il richiamo documentato a tale prospettazione ai fini motivazionali. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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