Cessata la materia del contendere per esecuzione della sentenza e soccombenza virtuale del Ministero (TAR Abruzzo n. 471 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione integrale della sentenza da parte dell’amministrazione intervenuta in corso di causa determina la dichiarazione di cessata la materia del contendere, ma non esime il Collegio dall’esame del merito ai soli fini della regolazione delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale. L’accoglimento dell’azione esecutiva è dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione del giudicato, che costituisce riconoscimento della fondatezza della pretesa azionata. L’amministrazione che ottempera solo dopo la proposizione del ricorso è onerata della refusione delle spese in favore della parte ricorrente, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Il giudizio trae origine dall’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Teramo – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione, in favore del docente ricorrente, della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per complessive cinque annualità, per un importo nominale di euro 2.500,00, da accreditare mediante il predetto strumento. Il Ministero si costituiva in giudizio e, con successiva documentazione, comunicava di aver provveduto all’accredito di quanto dovuto nel gennaio 2026. La parte ricorrente, con nota del giugno 2026, confermava la sopravvenuta esecuzione della sentenza ottemperanda e invocava la condanna dell’amministrazione alla corresponsione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa azionata dalla ricorrente è stata pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto dovuto in esecuzione del giudicato: sussiste pertanto il presupposto per dichiarare cessata la materia del contendere. Tale declaratoria non elide, tuttavia, l’obbligo di esaminare il merito del ricorso ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, come dimostrato dalla sopravvenuta ed esatta esecuzione da parte dell’amministrazione debitrice della sentenza da ottemperare. Sussistono tutti i presupposti previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’esecuzione della sentenza: il passaggio in giudicato, risultante dalla certificazione di mancata impugnazione, e la condizione di procedibilità dell’azione esecutiva di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, perfezionatasi con la notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.
Il Ministero deve essere, quindi, condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in ragione del valore della controversia, della sua natura seriale e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato, nella misura di euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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