Annullamento d’ufficio del nulla osta paesaggistico tacito e onere di motivazione (C.G.A.R.S. n. 731 del 02.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui la Soprintendenza ritira il nulla osta paesaggistico formatosi per silenzio-assenso costituisce annullamento d’ufficio e non revoca, con conseguente applicazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. L’Amministrazione è tenuta a una valutazione concreta e attuale dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto illegittimo, non essendo sufficiente il mero intento di ripristinare la legalità violata. La motivazione deve dare conto dell’interesse pubblico concreto, comparandolo con l’affidamento del destinatario e con gli interessi dei controinteressati. Il potere di autotutela, espressione di rilevante discrezionalità, va esercitato entro un termine ragionevole. In difetto di tale motivazione e di adeguata istruttoria, il provvedimento è illegittimo.
Il Fatto
Il proprietario di un terreno presentava alla Soprintendenza istanza di nulla osta paesaggistico per edificare una villetta unifamiliare. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 46 L.R. n. 17/2004 senza determinazione dell’Amministrazione, il Comune rilasciava la concessione edilizia ritenendo acquisito il nulla osta per silenzio-assenso.
La Soprintendenza avviava poi il procedimento di autotutela e, con successiva nota, revocava il silenzio assenso. L’interessato impugnava la nota davanti al TAR Sicilia, che rigettava il ricorso. Proponeva appello il privato, contestando le conclusioni del primo giudice e riproponendo, in via generica, la domanda risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica anzitutto il provvedimento come annullamento d’ufficio: la Soprintendenza non ha rivalutato l’opportunità del titolo, ma ha inteso ritirare un atto ritenuto illegittimo. Trova quindi applicazione l’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e non l’art. 21-quinquies.
Ne deriva l’onere di una motivazione adeguata sull’interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione, con il minor sacrificio possibile per la posizione del privato. La motivazione fondata sull’interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità contrasta con la norma. La Corte richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 341/2017 e la propria precedente pronuncia C.G.A.R.S. n. 254 del 2024.
Il Collegio chiarisce il quadro normativo siciliano: la Corte cost. n. 155 del 2021 ha ritenuto operante l’art. 20, comma 4, l. n. 241/1990, che esclude il silenzio-assenso nei procedimenti paesaggistici, con abrogazione dell’art. 46, comma 2, L.R. n. 17/2004. Poiché però nel caso concreto il nulla osta tacito si era formato prima dell’entrata in vigore della L.R. n. 5/2011, la regola del silenzio-assenso era ancora operativa e la questione è rilevante.
Nel merito, la Soprintendenza non ha motivato in ordine a un interesse pubblico preminente rispetto al semplice ripristino della legalità, né ha considerato l’interesse opposto del privato: il provvedimento palesa carenza motivazionale. Si aggiunge un difetto di istruttoria, poiché non risulta un esame effettivo dello stato dei luoghi. Le consulenze tecniche prodotte per la prima volta in appello sono inammissibili ai sensi dell’art. 104, comma 2, cod. proc. amm.
Sulla domanda risarcitoria, la Corte richiama l’Ad. Plen. n. 7/2021: la responsabilità è di natura aquiliana e richiede la lesione di un bene della vita. Manca qui una prognosi favorevole, non essendo certo che il nulla osta non sia suscettibile di annullamento; l’an debeatur non è provato e la domanda è rigettata. L’appello è accolto in parte, con annullamento del provvedimento e facoltà dell’Amministrazione di riesaminare il nulla osta. Spese del doppio grado integralmente compensate.
Nota della Redazione
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