Decadenza GSE da incentivi “salva Alcoa” e sopralluogo che acquisisce nuovi elementi (Cons. Stato n. 7070 del 19.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
I provvedimenti di decadenza emessi dal GSE non sono pienamente assimilabili a quelli di autotutela amministrativa, poiché la decadenza costituisce una vicenda pubblicistica estintiva di una posizione di vantaggio, sorretta da specifica previsione legislativa, correlata alla non veridicità delle dichiarazioni o al difetto dei requisiti e connotata dal carattere vincolato del potere. Solo quando il Gestore riconsideri presupposti già positivamente accertati in sede di ammissione, senza acquisire nuovi elementi istruttori, il provvedimento va ricondotto al paradigma dell’autotutela e assoggettato ai relativi presupposti. Il sopralluogo che accerta una difformità rispetto al corredo fotografico allegato all’istanza integra acquisizione di elementi ulteriori e diversi, idonei a fondare la decadenza anche in presenza di una dichiarazione contra se del beneficiario. Il dossier fotografico ha valenza probatoria privilegiata e l’invocato errore materiale, privo di prova concreta, non vincola le determinazioni del GSE.
Il Fatto
L’appellante, titolare di un impianto fotovoltaico entrato in esercizio nel giugno 2011, aveva ottenuto le tariffe del “secondo Conto Energia” ai sensi dell’art. 1-septies del d.l. 8 luglio 2010, n. 105, convertito in l. 13 agosto 2010, n. 129, nel regime c.d. “salva Alcoa”. Nel 2015 il GSE avviava un procedimento di verifica e, all’esito di un sopralluogo, contestava la difformità tra le fotografie allegate all’istanza e lo stato dei luoghi, rilevando che il quadro elettrico era sprovvisto del sistema di protezione di interfaccia.
La società attribuiva la divergenza a un errore materiale nel caricamento della foto, riferita ad altro impianto. Il Gestore disponeva comunque la decadenza dalle tariffe “salva Alcoa”, riconoscendo poi la tariffa del “quarto Conto Energia”, e respingeva l’istanza di riesame. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e i motivi aggiunti; la società proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il primo motivo, con cui l’appellante assume che il GSE avesse rivalutato elementi già esaminati in sede di ammissione, così esercitando un potere di autotutela privo dei presupposti dell’art. 21-nonies della l. n. 241/1990. La tesi è respinta sulla base di Cons. Stato, ad. plen., n. 18 del 2020: la decadenza non è pienamente assimilabile all’autotutela, per l’espressa previsione legislativa, per il tipo di vizio e per il carattere vincolato del potere.
Il punto decisivo è istruttorio. Nel caso concreto l’accertamento non deriva da una mera rilettura delle fotografie già in possesso del Gestore, ma dal sopralluogo, che ha evidenziato una difformità oggettiva del quadro elettrico e la mancanza del dispositivo di protezione. Elementi nuovi, dunque, rispetto a quelli disponibili in sede di ammissione, e per di più idonei a mettere in luce la non veridicità dell’originaria domanda.
La Corte distingue analiticamente le tre pronunce invocate dall’appellante (Cons. Stato, sez. II, nn. 7461, 4695 e 4387 del 2024): in quei casi vi erano stati una specifica interlocuzione sul materiale fotografico, un sopralluogo anteriore all’ammissione o fotografie differenziate solo per l’angolo visuale. Qui, invece, la foto del sopralluogo ritrae un quadro elettrico oggettivamente difforme e apporta nuovi elementi informativi.
Risulta poi determinante la dichiarazione resa dalla stessa beneficiaria in sede procedimentale, ove il caricamento di una foto riferita ad altro impianto viene ammesso come errore materiale. A fronte di tale ammissione contra se, il Gestore non poteva che constatare la carenza dei presupposti, spettando al richiedente l’onere di provare i requisiti (Cons. Stato, sez. II, n. 1839 del 2025). L’errore materiale non vale a sanare la condotta, né le spiegazioni alternative formulate solo in sede contenziosa possono sostituire quelle rese nel procedimento.
Il secondo motivo è infondato perché il rinvio dell’art. 1-septies all’art. 5 del d.m. 19 febbraio 2007 impone il dossier fotografico, cui la Sezione riconosce valenza probatoria privilegiata (Cons. Stato, sez. II, n. 7105 del 2023). Il concetto di fine lavori presuppone l’installazione dei dispositivi di protezione e dei quadri elettrici, sicché il sistema di protezione di interfaccia è indispensabile. L’adeguamento imposto dal gestore di rete non è dimostrato e comunque non incide sui profili accertati. Il terzo motivo è respinto: il riesame ex art. 56 del d.l. 76/2020 non ha efficacia retroattiva e il bilanciamento operato dal GSE è ragionevole, restando la rideterminazione dell’incentivo un pregiudizio contenuto.
Nota della Redazione
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