Interdittiva antimafia e istanza di aggiornamento: rilevano i fatti sopravvenuti (TAR Sicilia n. 3158 del 24.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di interdittiva antimafia adottata all’esito di un’istanza di aggiornamento, la valutazione di legittimità deve incentrarsi sull’incidenza dei fatti sopravvenuti dedotti dalla parte sulla permanente tenuta del ragionamento indiziario posto a base del provvedimento originario, già avallato dal giudice amministrativo. Non è precluso all’amministrazione apportare nuovi contributi istruttori, perché l’esigenza di aggiornamento implica una revisione in prospettiva bilaterale della valutazione antimafia. Il superamento del rischio di inquinamento mafioso richiede il sopravvenire di fatti positivi che persuasivamente introducano elementi di inattendibilità della situazione rilevata in precedenza. La valutazione prefettizia mantiene autonomia rispetto all’esito del processo penale e può desumere il pericolo di infiltrazione anche da provvedimenti favorevoli al prevenuto, in ragione della diversità degli standard probatori.

Il Fatto

Con provvedimento del 4 dicembre 2020 la Prefettura adottava un’interdittiva antimafia nei confronti di una ditta individuale del settore agricolo. Il quadro indiziario si fondava su tre procedimenti penali riguardanti la titolare e il fratello — tra cui un giudizio per truffe finalizzate al conseguimento di contributi A.G.E.A. con aggravante legata alla criminalità organizzata — nonché su sei provvedimenti interdittivi adottati nel 2019 verso familiari, dai quali emergeva una permeabilità delle imprese riconducibili al nucleo familiare.

La titolare impugnava il provvedimento: il ricorso veniva respinto con sentenza del TAR Catania n. 1229/2021, confermata in appello dal C.G.A. n. 726/2023. Presentava quindi istanza di riesame, allegando l’assoluzione nel procedimento per l’operazione Nebrodi, la declaratoria di prescrizione per alcuni capi e altri provvedimenti favorevoli. Seguiva l’audizione e, con nota del 23 agosto 2023, il Prefetto confermava il diniego di aggiornamento. Da qui il nuovo ricorso, con censure di violazione dell’art. 84 e dell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Ritiene inammissibili le doglianze che reiterano censure già esaminate e respinte nel giudizio sull’interdittiva originaria, dovendo il nuovo giudizio avere a oggetto i soli fatti sopravvenuti. Richiama la sentenza del C.G.A., che aveva valorizzato il rilevante numero delle interdittive familiari e la diversità dei criteri di giudizio tra le due giurisdizioni.

Nel merito, la Corte osserva che il Prefetto non ha trascurato i provvedimenti favorevoli. Dalla stessa sentenza di assoluzione ha tratto elementi di controindicazione, costituiti dai passaggi di terreni tra la ricorrente e il fratello e dal profilo di quest’ultimo risultante dalle intercettazioni ambientali con esponenti della criminalità organizzata. Tali elementi — rileva il Collegio — non sono stati contestati dalla ricorrente e già da soli sostengono la permanenza del rischio infiltrativo.

Il passaggio centrale riguarda i rapporti con l’accertamento penale. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 5112 del 2024, il Collegio ribadisce che l’interdittiva antimafia è misura preventiva fondata sul pericolo e non tollera l’applicazione delle categorie del processo penale, che ne frustrerebbero la funzione. La differenza tra lo standard dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e quello sufficiente a fondare il pericolo infiltrativo giustifica conclusioni diverse anche sui medesimi fatti storici. Analogamente, la mancata applicazione della sorveglianza speciale al fratello non muta il quadro, poiché il giudice della prevenzione ha escluso la partecipazione associativa mentre il provvedimento impugnato valorizza la mera contiguità.

Quanto alla sentenza della Corte cost. n. 178/2021, il Collegio ne delimita la portata: la pronuncia elimina l’automaticità tra condanna per il reato di cui all’art. 640-bis cod. pen. e interdittiva, ma non impedisce all’amministrazione e al giudice amministrativo di valutare autonomamente i fatti sottostanti, che restano rilevanti ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 159/2011.

Rigettata anche la censura sull’omessa applicazione della prevenzione collaborativa: difetta il requisito dell’occasionalità dell’agevolazione, e il rilievo sull’inidoneità dello strumento per le ditte individuali agricole non è stato specificamente impugnato. Il ricorso è quindi in parte inammissibile e per il resto infondato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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