Annullamento d’ufficio del permesso di costruire oltre i dodici mesi: illegittimo (TAR Sicilia n. 2397 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune ritiri in autotutela un permesso di costruire già rilasciato, ancorché qualificato come revoca, costituisce annullamento d’ufficio ed è soggetto all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, con il limite temporale di dodici mesi dal rilascio del titolo. Il termine decorre dal momento dell’adozione del provvedimento di autorizzazione e non dalla scoperta dei profili di illegittimità, sicché l’atto adottato oltre la scadenza è illegittimo per carenza dei presupposti. L’amministrazione non può invocare un interesse pubblico in re ipsa al ripristino della legalità violata: l’onere motivazionale impone di comparare l’interesse concreto e attuale alla rimozione con le posizioni consolidate dei destinatari. In materia di fascia di rispetto autostradale, gli interventi di demolizione con fedele ricostruzione vanno qualificati come nuova costruzione e richiedono il nulla osta dell’ente gestore, non potendosi applicare la nozione di ristrutturazione edilizia dell’art. 3 d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un fabbricato abitativo risalente a epoca anteriore al 1942, ottenevano dal Comune il permesso di costruire per un intervento di adeguamento sismico mediante demolizione e fedele ricostruzione, con modesta riduzione di volume e superficie. Avviati i lavori e già demolito l’immobile, il Comune ordinava la sospensione del cantiere rappresentando la mancanza del nulla osta del Consorzio per le Autostrade Siciliane, competente sulla fascia di rispetto autostradale.
Dopo l’avvio del procedimento e le osservazioni dei privati, che chiedevano al Consorzio il nulla osta dichiarando di non prestare acquiescenza, il Comune adottava la revoca del titolo, assumendo che il Consorzio avesse rigettato l’istanza. I ricorrenti impugnavano l’atto e, con motivi aggiunti, la nota del Consorzio emersa in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il nomen iuris. Gli atti amministrativi si qualificano per il contenuto effettivo e per il potere concretamente esercitato, non per l’etichetta impressa dall’amministrazione. Poiché il ritiro si fondava unicamente sul mancato rilascio del nulla osta, il provvedimento va inquadrato come annullamento in autotutela, con applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Su questa base è fondata la censura sulla carenza dei presupposti. Richiamata l’Adunanza plenaria n. 8 del 17 ottobre 2017, il Collegio rileva che il legislatore non ha dettato una disciplina speciale sui presupposti dell’annullamento dei titoli edilizi, con la conseguenza che opera il limite di dodici mesi. Nel caso concreto il titolo era stato rilasciato il 16 febbraio 2021 e l’atto di ritiro adottato il 20 dicembre 2023.
Il Tribunale precisa che il termine decorre dal rilascio del permesso e non dalla percezione dell’illegittimità. Anche a voler accogliere la tesi più favorevole all’amministrazione, il termine era decorso: il Comune conosceva l’avvio dei lavori e l’assenza del parere, e già il 12 maggio 2022 aveva intimato la sospensione. Manca inoltre l’indicazione dei presupposti della fattispecie di cui all’art. 21-nonies, comma 2-bis, legge n. 241/1990.
Assorbente tale rilievo, il Collegio rileva comunque il difetto di motivazione. L’atto di ritiro deve evidenziare un interesse pubblico concreto e attuale, comparato con gli interessi dei destinatari, non essendo sufficiente il mero ripristino della legalità. Il provvedimento richiamava impropriamente una nota del Consorzio estranea alla vicenda, dalla quale non risultava alcun diniego formale, e ometteva di indicare tipologia dell’intervento, disposizioni violate e distanza dal ciglio stradale.
Respinta la tesi dei ricorrenti sull’inutilità del nulla osta, il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui la fascia di rispetto stradale impone le distanze a qualsiasi ricostruzione, a prescindere dalle qualificazioni edilizie. Il ricorso introduttivo è pertanto in parte inammissibile e in parte accolto, con annullamento dell’atto di revoca; i motivi aggiunti sono inammissibili quanto alla nota endoprocedimentale, non impugnabile.
Nota della Redazione
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