Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’inadempienza amministrativa (TAR Sicilia n. 2398 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato il creditore assolve all’onere probatorio dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo, la sua notificazione, l’esecutorietà del decreto e il passaggio in giudicato della sentenza, nonché il decorso del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Spetta invece all’amministrazione intimata allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, ai sensi dell’art. 2697 c.c., non essendo sufficiente il silenzio o la mancata costituzione. Accertata la persistenza dell’obbligo di ottemperanza, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione integrale dei titoli entro un termine congruo e nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Le spese di precetto non sono dovute quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dall’art. 112 c.p.a..
Il Fatto
Una banca creditrice agisce davanti al TAR Sicilia per ottenere l’esecuzione di due titoli ottenuti contro un Comune: un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Siracusa nel luglio 2023, per oltre 221.000 euro, e una sentenza dello stesso Tribunale del marzo 2024, per oltre 68.000 euro. La ricorrente rappresenta di aver notificato i titoli all’ente, che non ha proposto opposizione e non ha integralmente adempiuto.
Chiede quindi l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., con pagamento delle somme residue oltre accessori e, in caso di ulteriore inadempienza, la nomina di un commissario ad acta. Il Comune non si costituisce in giudizio. Il Collegio rinvia la trattazione per consentire il deposito del certificato di passaggio in giudicato della sentenza, acquisito nel giugno 2025.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. Il Collegio verifica anzitutto la ritualità della proposizione: la notificazione dei titoli esecutivi, l’esecutorietà del decreto e il passaggio in giudicato della sentenza risultano documentati, così come il superamento del termine di art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il giudice richiama il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, ossia l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto richiede l’art. 112, comma secondo, lett. c) c.p.a.
Su questa base, l’amministrazione avrebbe dovuto provare l’inefficacia di tali fatti o il prodursi di condizioni ostative. Il Comune non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento e non ha neppure riscontrato la richiesta di relazionare sulle eventuali esecuzioni dei titoli. Il Collegio non ravvisa quindi motivi giustificativi dell’inerzia.
Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperanza integrale, con detrazione delle somme già versate dopo l’emissione dei titoli o la proposizione del ricorso. Il termine per adempiere è fissato in novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio esclude la rifusione delle spese di precetto, perché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’art. 112 c.p.a. è imputabile alla libera scelta del creditore.
Decorso inutilmente il termine, un commissario ad acta provvederà in via sostitutiva entro ulteriori novanta giorni. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con liquidazione separata del compenso del commissario su nota specifica.
Nota della Redazione
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