Carta elettronica del docente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 3990 del 22.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, legittima l’esperimento dell’azione di ottemperanza. Ove sia spirato il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi della propria condotta omissiva. La nomina del commissario ad acta è giustificata dalla perdurante inerzia, anche in assenza di prova dell’adempimento.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza per conseguire l’attuazione della sentenza n. 3123/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, per un anno scolastico.

Il titolo non era stato impugnato ed era passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, chiedendo la condanna al pagamento e la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. È risultato rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione resistente in data 23.4.2025.

È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. Ciò in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e del fatto che il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile a una condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.

In accoglimento della domanda, è stato nominato sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione di tale misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico della soccombenza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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