Annullamento d’ufficio della voltura di concessione: motivazione e soccorso istruttorio (TAR Sicilia n. 1734 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di annullamento d’ufficio deve essere motivato con riferimento a un interesse pubblico concreto e attuale, che non può identificarsi nel mero ripristino della legalità violata, richiedendosi una valutazione comparativa degli interessi in gioco ai sensi dell’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990. La motivazione non può essere integrata in modo postumo negli atti difensivi, essendo ammissibile la sola integrazione mediante atti del procedimento o provvedimento autonomo di convalida. Nell’istanza di voltura della concessione di occupazione del suolo pubblico, l’amministrazione che ritenga necessaria la produzione dell’atto di cessione d’azienda o l’attestazione dei pagamenti pregressi deve attivare il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. Il mancato esercizio di tale potere, in un’ottica collaborativa e in ossequio al divieto di formalismi ostruzionistici, inficia la legittimità dell’annullamento in autotutela.
Il Fatto
Il ricorrente aveva acquistato con atto pubblico l’azienda di una società titolare di concessione per l’occupazione permanente di mq 15,00 di suolo pubblico, a mezzo chiosco per la rivendita di giornali e riviste. Con istanza aveva chiesto al Comune di subentrare nella concessione, indicando gli estremi dell’atto di cessione e della concessione originaria.
Il Comune aveva dapprima autorizzato la voltura con determina dirigenziale e, due giorni dopo, aveva annullato in autotutela quel provvedimento, rilevando la mancanza della documentazione attestante il trasferimento d’azienda e la regolarità dei pagamenti pregressi. Il ricorrente ha impugnato la determina di annullamento deducendo vizi procedimentali e sostanziali; il Comune ha eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Al di là della qualificazione formale come annullamento in autotutela, il provvedimento ha contenuto lesivo concreto, avendo il Comune negato al ricorrente il conseguimento del bene della vita richiesto, con pregiudizio della sua sfera giuridica e conseguente interesse ad agire.
Nel merito, assorbita la censura sull’omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Tribunale ritiene fondati i vizi sostanziali. L’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 impone una motivazione adeguata sull’interesse pubblico concreto e attuale, non identificabile nel mero ripristino della legalità, secondo il richiamo a Consiglio di Stato n. 1332 del 2024. Nel caso concreto l’atto di annullamento non indica tali ragioni, e il tentativo del Comune di integrarle in sede processuale è inammissibile: la motivazione non può essere integrata postumamente negli scritti difensivi, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 8500 del 23 ottobre 2024. Nessun rilievo assume la nota sindacale successiva all’atto di annullamento, estranea al procedimento e priva di natura di convalida.
Quanto all’art. 10, comma secondo, del Regolamento comunale, esso richiede al subentrante solo la comunicazione con l’indicazione degli elementi dell’istanza e degli estremi della concessione, non la contestuale produzione dell’atto di cessione d’azienda. L’atto, puntualmente indicato nell’istanza, ben avrebbe potuto essere richiesto dal Comune in sede istruttoria. In ossequio al soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 — la cui ratio è il divieto di atteggiamenti ostruzionistici o di eccessivo formalismo — l’amministrazione deve accertare d’ufficio i fatti e chiedere la rettifica di istanze incomplete. Il provvedimento è quindi illegittimo nella parte in cui ha motivato l’annullamento sulla mancata presenza, presso l’ufficio tributi, degli atti di trasferimento dell’attività.
La stessa conclusione vale per la mancata attestazione della regolarità dei pagamenti pregressi contestata con il quarto motivo. L’art. 10, comma 3, del Regolamento subordina il subentro alla regolarità dei canoni, ma il soccorso istruttorio — istituto di generale applicazione fuori dai procedimenti comparativi, secondo il richiamo a Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 8083 del 30 agosto 2023 — imponeva di richiedere l’attestazione mancante. Trattandosi peraltro di documentazione già in possesso dell’amministrazione, questa avrebbe potuto verificare i pagamenti in virtù del principio di leale collaborazione, come conferma la previsione regolamentare che consente la regolarizzazione della posizione debitoria. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e condanna del Comune alle spese.
Nota della Redazione
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