Sanzione paesaggistica calcolata solo sulla parte abusiva dell’immobile (TAR Sicilia n. 1742 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 per l’illecito paesaggistico può essere applicata esclusivamente alla porzione dell’immobile abusivamente realizzata. La parte assentita con titoli edilizi validi non integra illecito e non può essere computata nel calcolo. La comunicazione del parere favorevole della Commissione Edilizia, formalizzata dal sindaco, è equipollente al rilascio della concessione edilizia. Il termine quinquennale di prescrizione di cui all’art. 28 della legge n. 689/1981 decorre dal rilascio della concessione in sanatoria, che fa cessare la permanenza dell’illecito, anche paesaggistico. L’atto adottato all’esito di un procedimento di riesame con rinnovata istruttoria costituisce atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile in area paesaggisticamente tutelata, hanno impugnato la nota con cui l’Amministrazione ha respinto l’istanza di ricalcolo in autotutela dell’indennità pecuniaria loro comminata, unitamente al decreto sanzionatorio presupposto e alla perizia di stima.

L’immobile era stato edificato nel 1976, previa approvazione della Commissione Edilizia e nulla-osta paesaggistico, e successivamente ampliato. La richiesta di sanatoria del 1986 veniva accolta nel 2016. Nel 2019 l’Assessorato regionale comminava una sanzione per illecito edilizio in area vincolata. I ricorrenti hanno sostenuto la prescrizione della pretesa sanzionatoria, la natura non meramente confermativa del provvedimento, l’erronea qualificazione dell’area e il travisamento dei titoli autorizzativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica anzitutto il provvedimento impugnato. L’adozione è stata preceduta da un’articolata istruttoria, avviata con nota assessoriale e arricchita dal parere della Soprintendenza. Manca dunque il presupposto dell’atto meramente confermativo, che ricorre quando l’Amministrazione si limita a ribadire un precedente provvedimento senza nuova ponderazione. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1985 e Cons. Stato, Sez. V, 7 ottobre 2024, n. 8024, il TAR conclude per l’atto di conferma in senso proprio, autonomamente impugnabile.

L’eccezione di prescrizione è respinta. Il rilascio della concessione in sanatoria nel 2016 costituisce il dies a quo del termine quinquennale, perché fa cessare la permanenza dell’illecito paesaggistico. La sanzione, adottata nel 2019 e notificata entro il termine, risulta tempestiva. Il Collegio richiama C.G.A., 18 gennaio 2018, n. 24 e C.G.A., 23 marzo 2018, n. 168, nonché TAR Calabria, 23 luglio 2018, n. 443 e TAR Catania, 5 dicembre 2022, n. 3173.

Nel merito, il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso. Una porzione dell’immobile è stata assentita con parere favorevole della Commissione Edilizia del 1976 e con nulla-osta della Soprintendenza. Tale porzione non integra illecito e non può essere sanzionata. Richiamando Cons. Stato n. 216 del 1983 e Cons. Stato, Sez. V, n. 608 del 1982, il Collegio afferma l’equipollenza tra comunicazione del parere favorevole e rilascio della concessione.

La doglianza sulla qualificazione dell’area è invece infondata: il vincolo di notevole interesse paesaggistico sussiste dal 1965. Anche il rilievo sui coefficienti multipli è privo di pregio, non essendo stato proposto in autotutela e non trovando riscontro nella perizia. Il P.Q.M. annulla il provvedimento nella parte in cui calcola la sanzione sull’intero immobile e ordina all’Amministrazione di ricalcolare la sanzione solo sulla parte abusiva, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *