Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e inerzia della P.A. (TAR Sicilia n. 1502 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a sentenza del giudice ordinario, la prova del passaggio in giudicato del titolo è necessaria tutte le volte in cui non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. A tale onere supplisce, tuttavia, la mancata specifica contestazione da parte dell’amministrazione intimata del fatto del giudicato affermato in ricorso, in forza del meccanismo processuale di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 deve essere decorso prima della notifica del ricorso per ottemperanza. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il pagamento dovuto e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale di Catania-Sezione Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica per un valore complessivo di 500,00 euro, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994. Il titolo è stato notificato in forma esecutiva, ma l’amministrazione non ha messo a disposizione la somma dovuta.
Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con memoria di mera forma, senza contestare specificamente il passaggio in giudicato del titolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto la tempestività dell’azione. La notifica del ricorso è intervenuta dopo centosessantacinque giorni dalla notifica con formula esecutiva della sentenza, quindi oltre il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modifiche. La condizione di procedibilità è dunque rispettata.
Il giudice affronta poi la questione della prova del passaggio in giudicato. La relativa dimostrazione è necessaria ogni qual volta non si tratti, come nel caso di specie, di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo; richiama sul punto il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905.
All’inerzia della ricorrente sul punto supplisce la mancata specifica contestazione dell’amministrazione, costituitasi in giudizio, in ordine al fatto del giudicato affermato nel ricorso. Il Collegio applica il meccanismo processuale del secondo comma dell’art. 64 c.p.a., richiamando il precedente del C.G.A.R.S., sentenza 4 giugno 2018, n. 332.
Nel merito, la pretesa trova fondamento nella sentenza sopra indicata. Il Tribunale ordina pertanto al Ministero di pagare la somma dovuta, oltre accessori, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’ottemperanza entro ulteriori sessanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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