Ordine di demolizione è atto vincolato: nessun avviso e nessun bilanciamento (Cons. Stato n. 1476 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione di demolizione di opere realizzate senza titolo edilizio è provvedimento vincolato, adottato all’esito del mero accertamento tecnico dell’abuso. Non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario. Non richiede motivazione ulteriore in ordine all’interesse pubblico concreto e attuale, né comparazione con gli interessi privati sacrificati. Il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso e l’inerzia dell’Amministrazione non generano alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto illecita, che il tempo non può legittimare.

Il Fatto

Il Comune di Napoli ha adottato una determinazione dirigenziale di demolizione di opere abusive, poi una disposizione dirigenziale confermativa e, infine, un’ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti e dell’area. I destinatari hanno impugnato tali atti davanti al TAR Campania, deducendo violazione degli artt. 2, 3 e 7 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, oltre a eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il TAR, con sentenza n. 5695 del 19 ottobre 2023, ha respinto il ricorso. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, lamentando l’erroneità della decisione sotto il profilo del difetto di motivazione e dell’omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dall’accertamento delle opere: sbancamento e vano interrato con rampa, un capannone e una tettoia, tutti realizzati in assenza di titolo edilizio. Dinanzi a tale accertamento, l’adozione dell’ordine di demolizione costituiva un provvedimento del tutto obbligato per l’Amministrazione.

Sul primo motivo, il Collegio conferma l’indirizzo costante secondo cui l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi è manifestazione di attività amministrativa doverosa. I provvedimenti sanzionatori non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio, perché sono tipizzati e vincolati e presuppongono il solo accertamento tecnico sulla consistenza delle opere e sulla loro abusività. Richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 4794 del 2023 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 3279 del 2023.

La Corte rileva, inoltre, che l’appellante ha indicato solo genericamente il carattere urbanizzato dell’area, senza illustrare le concrete circostanze che avrebbero imposto una interlocuzione preventiva con il privato. La censura resta sul piano assertivo.

Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Consiglio ribadisce che l’ingiunzione di demolizione non richiede specifica valutazione dell’interesse pubblico né comparazione con gli interessi privati. Non è ammesso alcun affidamento alla conservazione dell’abuso, perché chi costruisce senza titolo confida nell’omissione dei controlli e il fattore tempo non opera a tutela di un’aspettativa conforme alle statuizioni amministrative. Richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 5088 del 2013, n. 4907 del 2013, n. 3010 del 2013, n. 2781 del 2011, Sez. IV n. 2592 del 2012.

L’affidamento meritevole di tutela presuppone che il privato abbia reso nota la propria posizione e sia stato indotto da un provvedimento dell’Amministrazione a ritenere legittimo il suo operato: evenienza esclusa quando l’illecito è compiuto all’insaputa degli uffici. Il principio non ammette deroghe neppure in caso di ingiunzione tardiva o di trasferimento dell’immobile a soggetto non responsabile dell’abuso, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017. L’appello è quindi integralmente respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *