CILA non è titolo richiesto: illegittimo dichiararla irricevibile (TAR Sicilia n. 1735 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di irricevibilità o inammissibilità della CILA è atto nullo per difetto assoluto di attribuzione ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990, perché nessuna disposizione attribuisce al Comune il potere di valutare l’ammissibilità di una comunicazione relativa a interventi di edilizia libera. Il potere di controllo dell’amministrazione resta circoscritto all’accertamento che l’opera ricada effettivamente nel regime semplificatorio dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001, salvi i poteri di vigilanza e sanzione contro gli abusi. La domanda di apertura di un passo carraio è questione distinta e presuppone la contiguità fisica tra area privata e strada pubblica, richiesta dall’art. 22 del d.lgs. n. 285/1992 e dall’art. 44 del d.P.R. n. 495/1992: se tra le due si interpone un’area comunale non destinata alla circolazione, il passo carraio non è configurabile e il diniego è legittimo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno in Catania, presenta una CILA per la realizzazione di un muro di confine con sistemazione a verde e, contestualmente, chiede l’autorizzazione per l’apertura di un passo carraio su un’area comunale che si interpone tra il fondo e la strada pubblica. La Polizia Municipale aveva reso un parere preventivo favorevole.

Il Comune di Catania dichiara irricevibile l’intera CILA, rilevando che il passo carraio risulta prospiciente su area incolta di proprietà comunale, qualificata come zona bianca equiparabile a zona agricola. La ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, deducendo la nullità per carenza di potere, i vizi procedimentali, l’errore sulla qualificazione dell’area e la disparità di trattamento rispetto ad altri accessi autorizzati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette che il provvedimento impugnato ha un duplice contenuto: da un lato dichiara irricevibile la CILA, dall’altro nega l’autorizzazione al passo carraio. Le due vicende vanno tenute distinte, perché la CILA non è un’istanza autorizzatoria, ma una mera comunicazione che il Testo Unico Edilizia impone a chi realizzi opere in regime di edilizia libera.

Sul primo versante il TAR accoglie la censura di nullità. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Veneto n. 867/2024, T.A.R. Campania n. 4976/2024, T.A.R. Calabria n. 126/2020 e n. 2052/2018) e la propria recente decisione (sent. n. 3327/2024), il Collegio afferma che la CILA non può essere valutata in termini di ammissibilità, non essendovi alcuna norma che conferisca tale potere. Il controllo comunale si limita a verificare che l’opera rientri davvero nell’edilizia libera, restando impregiudicati i poteri repressivi e sanzionatori.

Nel caso concreto il provvedimento si limita a dichiarare irricevibile la comunicazione adducendo motivazioni riferite al ben diverso intervento di apertura del passo carraio: ciò determina il difetto assoluto di attribuzione e la nullità dell’atto in questa parte.

Il quarto motivo, relativo al diniego del passo carraio, è invece infondato. Dalle norme del Codice della Strada e del relativo regolamento si ricava che l’autorizzazione presuppone l’accesso diretto di un’area privata su una strada pubblica. Nel caso di specie manca la contiguità fisica, interponendosi un’area comunale autonoma, distinta e non destinata alla circolazione. Non si tratta quindi di un passo carraio, ma dell’accesso a un’area comunale su cui si creerebbe surrettiziamente una servitù di passaggio, materia devoluta al giudice ordinario.

Il TAR esclude poi la violazione delle garanzie procedimentali, attesa la natura vincolata del diniego ai sensi dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990, e ritiene generica la censura di disparità di trattamento, non avendo la ricorrente provato l’identità delle situazioni poste a raffronto (Cons. Stato n. 5157/2024, n. 4549/2024, n. 3718/2024). Il parere favorevole della Polizia Municipale è obbligatorio ma non vincolante. Il ricorso è quindi accolto in parte, con annullamento dell’irricevibilità della CILA e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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