Ottemperanza al giudicato e cumulo anzianità nel passaggio da ATA a docente (TAR Veneto n. 1935 del 09.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo non verifica la correttezza della soluzione di diritto adottata dal giudice della cognizione, ma individua e attua esclusivamente il comando contenuto nel titolo passato in giudicato. Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e la conseguente notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione presso la sua sede reale costituiscono condizione di ammissibilità del ricorso solo per le domande relative a obblighi di pagamento di somme di denaro. Tale condizione non opera per la domanda avente ad oggetto un obbligo di facere, consistente nell’adozione degli atti di ricostruzione della carriera, autonoma e distinta rispetto all’obbligazione pecuniaria. La ripartizione interna delle competenze amministrative e contabili non incide sulla legittimazione passiva delle Amministrazioni destinatarie delle statuizioni del giudicato.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato nel ruolo ATA dal 1997, aveva svolto durante quel servizio alcuni periodi di insegnamento a tempo determinato e, dal 1° settembre 2017, era stato immesso nel ruolo docente. A seguito del passaggio di ruolo l’Amministrazione gli aveva riconosciuto, con il criterio della temporizzazione, un’anzianità di anni 15, mesi 6 e giorni 22.

Il ricorrente aveva quindi agito davanti al Tribunale di Padova per ottenere la valorizzazione dei pregressi servizi di insegnamento a tempo determinato. Con sentenza n. 2/2022 il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 371/2024, aveva confermato la cumulabilità dei due criteri, rideterminando l’anzianità aggiuntiva in anni 6 e mesi 4. Formatosi il giudicato, l’Amministrazione aveva adottato il decreto n. 2281 del 5 febbraio 2025, limitandosi a confermare l’anzianità già riconosciuta mediante temporizzazione. Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’economia e delle finanze. La sentenza di secondo grado, che costituisce il titolo azionato, è stata resa nel giudizio promosso da entrambi i Ministeri avverso la pronuncia di primo grado; sussiste dunque la legittimazione passiva di entrambe le Amministrazioni destinatarie delle statuizioni, non rilevando in senso contrario la ripartizione interna delle competenze amministrative e contabili.

In via preliminare il Tribunale dichiara inammissibile la domanda di pagamento delle differenze retributive. Per consolidata giurisprudenza lo spatium deliberandi di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, assume rilievo anche ai fini del promovimento del giudizio di ottemperanza, con la conseguenza che la notificazione del titolo all’Amministrazione presso la sua sede reale ne costituisce condizione di ammissibilità. Nel caso di specie non risulta fornita la prova della notificazione delle sentenze azionate né del decorso del termine.

Ammette invece la domanda relativa all’obbligo di riconoscere l’anzianità accertata dal giudicato. Si tratta di un obbligo di facere, consistente nell’adozione degli atti di ricostruzione della carriera, distinto dall’obbligazione pecuniaria: rispetto a tale autonoma statuizione non opera il termine dilatorio.

Nel merito il ricorso è fondato. Passando all’esatta individuazione del contenuto precettivo del giudicato, il Collegio osserva che la Corte d’appello aveva confermato la cumulabilità dell’anzianità derivante dalla temporizzazione ex art. 4 del d.P.R. n. 399/1988 con quella conseguente al riconoscimento dei servizi di insegnamento ex art. 485 del d.lgs. n. 297/1994, riformando la pronuncia di primo grado solo per eliminare la duplicazione del periodo di servizio militare. Non può quindi essere condivisa la tesi delle Amministrazioni, che hanno riproposto il confronto tra i due criteri per applicare il solo trattamento economicamente più favorevole: tale lettura si pone in contrasto con il contenuto del giudicato, non più discutibile in sede di ottemperanza.

Il decreto n. 2281 del 5 febbraio 2025 non costituisce pertanto corretta esecuzione. Le Amministrazioni sono condannate a riconoscere, con decorrenza dal 1° settembre 2018, l’ulteriore anzianità di anni 6 e mesi 4 in aggiunta a quella già riconosciuta mediante temporizzazione, provvedendo alla conseguente rideterminazione della progressione di carriera, nel termine di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, senza liquidazione di compenso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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