Emersione Covid-19, applicazione restrittiva del permesso temporaneo (TAR Molise n. 281 del 10.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina di emersione prevista dall’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, ha carattere eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria in materia di immigrazione, e va pertanto interpretata ed applicata in senso restrittivo, nel rispetto degli specifici requisiti, casi e tempi da essa contemplati. Tra i presupposti indefettibili figura la titolarità, all’atto della domanda, di un permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o non convertito in altro titolo. L’Amministrazione non può ritenere equivalente a tale requisito la titolarità di un titolo scaduto in data anteriore. Il provvedimento che dichiara inammissibile l’istanza per carenza del requisito costituisce esercizio di potere vincolato, con la conseguenza che la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non determina illegittimità, operando l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della medesima legge.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero presente in Italia dal 2012, era titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, scaduto l’8 aprile 2019. Il rinnovo, richiesto il 30 aprile 2019, veniva rifiutato dalla Questura con provvedimento del 9 novembre 2019. L’interessato presentava quindi, l’8 luglio 2020, nuova istanza diretta al rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020.

Dopo aver chiesto un appuntamento nel marzo 2021, il ricorrente veniva convocato per il 30 marzo 2021 e in quella sede gli veniva notificato brevi manu il provvedimento datato 30 luglio 2020, con cui la Questura dichiarava inammissibile l’istanza per carenza del requisito del permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019. Proposto ricorso, il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 160/2021 per difetto di fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo, richiamando il testo dell’art. 103, comma 2, del D.L. n. 34/2020, che individua con chiarezza i presupposti applicativi del permesso temporaneo: permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito, presenza sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, svolgimento di attività lavorativa nei settori di cui al comma 3 antecedentemente al 31 ottobre 2019.

Il ricorrente sosteneva un’interpretazione estensiva della locuzione “permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019”, comprensiva anche dei titoli per i quali il rinnovo sia stato richiesto e il relativo procedimento non sia ancora definito, ovvero sia stato definito con rigetto sub iudice. La doglianza, pur suggestiva, è ritenuta infondata.

Il Tribunale afferma il principio per cui il carattere eccezionale della disciplina di emersione, derogatoria di quella ordinaria, ne impone un’applicazione restrittiva. La specificità della procedura esige, in capo allo straniero, il possesso di tutti i requisiti all’atto della domanda, tra cui quello della titolarità di un permesso scaduto dal 31 ottobre 2019. Nel caso concreto il titolo umanitario era scaduto l’8 aprile 2019, quindi circa sei mesi prima della data richiesta dalla norma, e il procedimento di rinnovo era già stato definito negativamente nel novembre 2019.

Il Collegio esclude altresì l’invocabilità delle circolari ministeriali n. 11050/2006 e n. 749/2007: esse non sono estensibili a fattispecie non disciplinate, presuppongono comunque la pendenza del procedimento di rinnovo e non possono prevalere sul carattere imperativo della normativa in materia di immigrazione e sugli interessi di sicurezza e ordine pubblico. Il primo motivo è quindi rigettato.

Quanto alla seconda censura, relativa alla mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Tribunale osserva che il provvedimento impugnato costituisce il logico epilogo di un potere vincolato, non potendo l’Amministrazione assumere determinazione diversa. Opera dunque l’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della stessa legge, con conseguente irrilevanza del vizio procedurale. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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