Reddito minimo requisito non eludibile per rinnovo permesso soggiorno (TAR Puglia n. 43 del 15.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento costituisce requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese. La soglia è individuata direttamente dalla legge nell’importo annuo dell’assegno sociale e non è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la sola insufficienza reddituale ex art. 26, terzo comma, d.lgs. n. 286/1998 è sufficiente a sorreggere la legittimità del diniego, anche a prescindere dalla condanna penale ostativa. Non assume rilievo, al fine di inficiare il provvedimento, la documentazione relativa a un’assunzione intervenuta successivamente e non attinente allo svolgimento di lavoro autonomo.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, ha impugnato il decreto con cui la Questura ha respinto la propria istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, con contestuale invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni. Il diniego si fondava su due ragioni: la sussistenza di una condanna penale per reati in materia di stupefacenti e la rilevata insufficienza del reddito prodotto.

Il ricorrente ha dedotto violazione di legge ed errata applicazione della normativa, con contestuale vizio di motivazione. L’Amministrazione si è costituita in giudizio. In sede cautelare la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione con ordinanza n. 11/2023; la causa è poi pervenuta alla decisione di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma integralmente, in sede di merito, quanto già rilevato in fase cautelare. Il decreto questorile si regge su due distinte ragioni ostative: la condanna penale riportata dallo straniero e l’insufficienza reddituale riscontrata al momento della presentazione dell’istanza e dell’adozione del provvedimento.

Il Tribunale concentra l’analisi sulla seconda ragione, che assume valore dirimente. Secondo un orientamento costante, richiamato nel testo (Cons. Stato, sez. III, n. 2335 del 2015; n. 3596 del 2014), il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento è requisito soggettivo non eludibile: esso attiene alla sostenibilità dell’ingresso, all’inserimento lavorativo e alla capacità di contribuire allo sviluppo del Paese.

Sul piano concreto, i redditi dell’anno di imposta 2019, pari a circa 6.300,00 euro, risultano inferiori alla soglia di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998, coincidente con quella prevista per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, pari a 8.263,61 euro, incrementata in presenza di coniuge e figli a carico. Per gli anni 2020 e 2021 lo straniero non risulta aver percepito alcunché dall’attività di lavoro autonomo, avendo guadagnato la sola somma di 426,00 euro da lavoro dipendente nel 2021.

Il Collegio ribadisce che il limite minimo di reddito non è rimesso alla discrezionalità amministrativa, ma è individuato dalla legge nell’importo annuo dell’assegno sociale (Cons. Stato, sez. III, n. 117 del 2015). Non rileva la documentazione sulla recente assunzione a tempo determinato: essa è stata prodotta solo dopo la proposizione del ricorso, non attiene al lavoro autonomo e non è idonea a superare l’insufficienza reddituale. Il ricorso è pertanto rigettato; le spese sono compensate in ragione delle condizioni personali ed economiche del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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