Antenne e silenzio assenso: obbligo di motivazione rafforzata per il diniego (Cons. Stato n. 8149 del 11.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le infrastrutture per le reti di comunicazione elettronica costituiscono opere di urbanizzazione primaria e sono in genere compatibili con ogni destinazione urbanistica, sicché l’inibizione alla loro installazione in un determinato sito rappresenta un’eccezione. Una norma regolamentare comunale che imponga la compatibilità dell’impianto con il contesto edilizio e urbanistico entro un raggio di 300 metri non pone un divieto di installazione né un limite distanziometrico, ma un onere di mitigazione che attribuisce all’Amministrazione un potere discrezionale. L’esercizio di tale potere, che incide su un servizio di preminente interesse generale, deve essere assistito da una motivazione particolarmente esaustiva e ancorata a parametri oggettivi di pianificazione; non basta il rilievo assertorio del pregio estetico del contesto. La formazione del silenzio assenso non esonera l’Amministrazione dall’istruttoria, il cui svolgimento incompleto costituisce una situazione patologica e non legittima l’autotutela fondata sulla tardiva scoperta dell’impatto dell’opera.

Il Fatto

Il Comune di Lecce, con provvedimento del 1° luglio 2020, ha ordinato la sospensione dei lavori per la realizzazione di un impianto di comunicazioni elettroniche, costituito da un palo poligonale alto trentasei metri, in un lotto ricadente in zona residenziale periferica. Con successivo atto del 30 ottobre 2020 l’Amministrazione ha annullato in autotutela il titolo abilitativo formatosi per silenzio assenso ai sensi dell’art. 87 d.lgs. n. 259 del 2003 e ha ingiunto la rimozione dell’impianto e il ripristino dei luoghi.

La società titolare dell’impianto ha impugnato gli atti davanti al TAR Puglia, che con sentenza n. 813 del 23 giugno 2023 ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti. I proprietari di due ville limitrofe e il Comune hanno proposto appello, lamentando tra l’altro la falsa rappresentazione dei luoghi contenuta nel foto-rendering allegato all’istanza e la conseguente illegittimità del titolo tacito formatosi sulla base di tale documentazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello principale e quello incidentale adesivo del Comune, dichiarando improcedibile quello condizionato della società. In via preliminare il Collegio esclude che l’art. 5, comma 3, lett. a), del regolamento comunale sia dotato di immediata lesività: la norma non introduce un divieto né un limite distanziometrico assoluto, ma impone di progettare l’impianto in modo compatibile con il contesto entro un raggio di 300 metri, attraverso concetti giuridici indeterminati. Ne deriva che l’Amministrazione esercita un potere discrezionale, la cui lesività si attualizza solo con il concreto provvedimento applicativo.

Il nucleo della controversia non è quindi l’eventuale discrasia tra le fotografie inviate e lo stato dei luoghi successivo ai lavori. Il profilo dirimente è l’esercizio della discrezionalità nell’applicazione della norma regolamentare. Il Comune si è limitato a richiamare il limite dei 300 metri e a constatare la presenza di un tessuto residenziale a bassa edificazione con ampi giardini, senza spiegare in concreto perché l’impianto non fosse compatibile con quel contesto.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui le infrastrutture di rete sono opere di urbanizzazione primaria compatibili con ogni destinazione urbanistica, con la conseguenza che la loro localizzazione deve essere capillare e che l’inibizione costituisce eccezione. Un atto che esclude l’allocazione deve quindi essere sostenuto da una motivazione rafforzata. Non basta rilevare la presenza di ville di pregio, ancorché non vincolate, perché ciò consentirebbe all’Ufficio di vietare l’installazione in intere zone sulla base di una valutazione soggettiva e insindacabile. La norma esige un ancoraggio oggettivo alla pianificazione urbanistica, che nella specie manca.

Quanto al silenzio assenso, la sua formazione per il decorso del tempo non determina alcuna deresponsabilizzazione dell’Amministrazione. Questa deve comunque svolgere una puntuale e esaustiva istruttoria per verificare i presupposti del titolo richiesto; l’omesso o incompleto accertamento configura una patologia del procedimento. Non è pertanto sostenibile che solo il sopralluogo successivo abbia consentito di cogliere l’effettivo impatto dell’opera. La richiesta di verificazione avanzata dagli appellanti resta assorbita, poiché il vizio accertato è di carenza motivazionale, alla quale non può supplire l’attività tecnica in sede di verificazione.

Il Collegio precisa infine che il TAR ha annullato gli atti applicativi e non la norma regolamentare, non investita da un autonomo annullamento, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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