Porto d’armi, il rinnovo richiede la prova attuale del dimostrato bisogno (TAR Campania n. 35 del 02.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale costituiscono deroga al divieto generale di portare armi e presuppongono la sussistenza del dimostrato bisogno di cui all’art. 42 del R.D. n. 773/1931. Tale requisito grava sul richiedente, che a ogni istanza di rinnovo deve provare l’attualità delle esigenze di difesa personale, non bastando l’appartenenza a una categoria professionale, lo svolgimento di un’attività economica o la disponibilità di rilevanti somme di denaro. L’amministrazione può negare il rinnovo non solo per sopravvenuta carenza dei presupposti, ma anche per un legittimo ripensamento e una nuova valutazione di opportunità. L’affidamento del titolare non è tutelabile, perché la titolarità pregressa non genera alcuna aspettativa al rinnovo. Il diniego è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità e palese travisamento dei fatti.
Il Fatto
Il ricorrente, imprenditore nel settore agricolo e titolare di un’autonoma attività commerciale di vendita di macchine e trattori, presenta domanda di rinnovo della licenza di porto d’armi per difesa personale in prossimità della scadenza annuale. Ritiene integrato il presupposto del dimostrato bisogno per la concreta esposizione ad atti predatori legati alla disponibilità di ingenti somme di denaro provenienti dall’attività economica. La Prefettura comunica un preavviso di rigetto e poi adotta il decreto che respinge l’istanza per insussistenza del requisito e dispone il ritiro del titolo di polizia.
Il ricorrente impugna il provvedimento e deduce sviamento, carenza di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, ingiustizia manifesta ed erroneità sui presupposti, lamentando anche l’inerzia sull’istanza di autotutela. Chiede l’annullamento degli atti e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio. La Prefettura si costituisce e conclude per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto la censura di sviamento. Il provvedimento richiama nelle premesse il rigetto dell’istanza e sviluppa un percorso argomentativo coerente con tale esito; il riferimento alla revoca contenuto nel dispositivo è quindi un mero errore materiale, pienamente riconoscibile dal ricorrente, che ha articolato le censure proprio sul diniego di rinnovo. Il Tribunale aggiunge che, anche qualificando l’atto come ritiro, l’eventuale annullamento non avrebbe utilità, essendo la licenza già scaduta e divenuta inefficace.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’art. 42 del T.U.L.P.S.: la norma non impone alcun aggravio motivazionale in caso di mancato rinnovo e richiede, per ogni rilascio, la prova del dimostrato bisogno, configurandosi il porto d’armi come eccezione al divieto sancito dall’art. 699 cod. pen. e dall’art. 4 della legge n. 110/1975. Il titolo non genera diritti né legittimi affidamenti sul rinnovo perpetuo: l’amministrazione esercita un controllo assiduo, che si dispiega proprio al momento del rinnovo periodico e le consente di rivalutare discrezionalmente l’opportunità del permanere dell’autorizzazione, anche per mutati indirizzi di sicurezza pubblica, come affermato da TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 635/2021.
Il Collegio ribadisce che non basta la buona condotta o l’assenza di condanne: occorre la dimostrata e attuale sussistenza di un’eccezionale esigenza di difesa personale. L’ampia discrezionalità dell’autorità di P.S. recede solo dinanzi a manifesta illogicità o palese travisamento, non ravvisabili nella specie. Il ricorrente non ha assolto all’onere probatorio, come richiesto da TAR Campania, Napoli, Sez. V, n. 218/2020.
Le circostanze addotte — attività imprenditoriale e disponibilità di contante — integrano un pericolo solo generico ed astratto, comune ad altri operatori economici del territorio. Le denunce prodotte riguardano soprattutto furti di merce presso i depositi e minacce subite da altro operatore economico già identificato, per le quali è stato iscritto un procedimento penale ex art. 393 cod. pen.: condotte incanalate nel percorso giudiziario e non indici di un pericolo attuale per l’incolumità. Il Collegio distingue i precedenti n. 4802/2024 e n. 1466/2024, relativi a vicende di gran lunga più gravi. Quanto alla liquidità, osserva che il rischio può essere eliso ricorrendo a imprese di vigilanza o a strumenti di pagamento elettronici. Sul fronte dell’affidamento, richiama il consolidato indirizzo di Consiglio di Stato, Sez. III, n. 5276/2016 e TAR Milano, n. 1665/2020. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 393 c.p. – Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone
- Art. 699 c.p. – Porto abusivo di armi