Spese di chiusura del conto e onere di motivazione degli addebiti bancari (ABF Collegio di Bologna n. 1038 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’Arbitro Bancario Finanziario il ricorso è ammissibile quando reclamo e documentazione allegata consentono di individuare con chiarezza il petitum e la causa petendi, non potendosi qualificare la domanda come generica o consulenziale se l’intermediario, nelle proprie difese, dimostri di averne compreso il contenuto. L’eccezione di improcedibilità per mancato decorso del termine di sessanta giorni dal reclamo è infondata quando risulti in atti un reclamo risalente a tale periodo anteriore al deposito del ricorso. Nel merito, l’intermediario che alleghi la legittimità degli addebiti imputati al rapporto deve darne conto analiticamente; gli importi privi di giustificazione non possono essere trattenuti. Resta ferma la valutazione di irrisorietà che, secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi, preclude la condanna per somme di modesta entità.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di un conto corrente acceso presso l’intermediario, ha chiesto via pec l’invio dell’estratto conto finale dopo la chiusura del rapporto e la verifica delle spese addebitate in quella fase, sospettando la presenza di voci non dovute. Non avendo ricevuto risposta, ha presentato reclamo e poi una diffida, rimaste entrambe senza esito. Ha quindi adito l’Arbitro Bancario Finanziario, chiedendo di ordinare l’invio della documentazione, di verificare la legittimità degli addebiti e di disporne l’eventuale rimborso.

L’intermediario ha eccepito in via preliminare l’improcedibilità del ricorso per il mancato decorso del termine di sessanta giorni dal reclamo e l’inammissibilità della domanda sulle spese, asseritamente priva di petitum e causa petendi e di natura consulenziale. Nel merito ha sostenuto la legittimità degli addebiti e ha invocato la cessazione della materia del contendere sull’invio dell’estratto conto e sul contributo di € 20,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni pregiudiziali. Quella relativa al termine di sessanta giorni è infondata: il ricorrente ha prodotto copia delle tre comunicazioni inviate all’intermediario e il reclamo del 21.05.2025 risulta anteriore di sessanta giorni al deposito del ricorso, avvenuto il 06.08.2025. La successiva comunicazione del 21.07.2025 ha soltanto diffidato l’intermediario.

Anche la seconda eccezione è respinta. Il contenuto del reclamo, del ricorso e della documentazione allegata basta a identificare petitum e causa petendi, tanto che l’intermediario, nel riscontro dell’08.08.2025, ha individuato la richiesta di rimborso delle spese e ha prodotto l’estratto conto di estinzione e l’ultimo estratto conto. Il Collegio richiama l’orientamento dell’ABF secondo cui la domanda è generica e consulenziale solo quando, dalla complessiva ricostruzione degli atti, non sia possibile individuare univocamente gli elementi identificativi della pretesa.

Nel merito, sull’invio dell’estratto conto e sul rimborso del contributo di € 20,00 il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere: l’intermediario ha prodotto quanto richiesto e ha dato evidenza del rimborso in sede di controrepliche.

Quanto agli addebiti, l’intermediario ha ricondotto la spesa di € 7,02 ai costi contrattuali del deposito titoli, l’importo di € 1,24 all’imposta sostitutiva sui redditi di capitale, l’addebito di € 1,50 all’imposta di bollo e la tenuta del deposito a € 10,00 per semestre. Il Collegio osserva che l’importo di € 35,91 denominato “Estinzione conto” corrisponde in realtà al saldo giacente trasferito su altro conto indicato dal cliente. Rimane privo di giustificazione il solo addebito di € 2,34, denominato genericamente “competenze”, che tuttavia, per la sua irrisorietà, non può costituire oggetto di condanna secondo gli orientamenti condivisi dai Collegi.

Il ricorso è pertanto non accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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