Variazione illegittima del tasso a carico del cliente nell’apertura di credito (ABF Collegio di Bologna n. 63 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento davanti all’ABF il ricorrente che contesti la variazione del tasso applicato su un’apertura di credito in conto corrente deve provare l’identità del rapporto effettivamente oggetto di doglianza e l’illegittimità della variazione stessa. La produzione di un contratto diverso da quello in contestazione non assolve l’onere probatorio. Ove il contratto richiamato dalla banca preveda espressamente l’incremento del tasso a decorrere da una certa data, la doglianza di aumento improvviso e non comunicato resta infondata. L’assenza di prova circa l’illegittimità delle condizioni economiche applicate comporta il rigetto del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente espone di aver intrattenuto con l’intermediario un rapporto di apertura di credito in conto corrente per elasticità di cassa. Fino al 31 gennaio 2024 il tasso applicato sarebbe stato del 6,9%; a decorrere dal 1° febbraio 2024 la banca avrebbe applicato un tasso del 14,56%, senza alcun preavviso e senza che si fosse mai verificato uno sconfinamento. Chiede quindi il rimborso degli interessi asseritamente illegittimi.

L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per genericità delle domande, carenza di supporto probatorio e natura consulenziale dell’accertamento richiesto. Nel merito rileva che l’apertura di credito contestata non è quella del contratto del 2020 allegato al ricorso, ma quella risultante dall’affidamento concesso nel 2023, fino a 64.000 euro, nel cui contratto era previsto l’incremento del tasso dal febbraio 2024. Aggiunge che la doglianza sul superamento del tasso soglia, formulata nel reclamo, non è stata riproposta nel ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio affronta anzitutto il profilo probatorio. La documentazione prodotta dalla ricorrente non è idonea a comprovare le circostanze poste a fondamento della domanda: è stato depositato esclusivamente il contratto di apertura di credito sottoscritto il 2 novembre 2020, mentre la contestazione riguarda un rapporto di affidamento instaurato nel corso del 2023, come evidenziato dall’intermediario e documentato in atti.

Il Collegio esamina poi il contratto prodotto dalla resistente. Da esso emerge, tra le condizioni economiche, che il tasso sarebbe stato incrementato al 14,56% a far data dal 1° febbraio 2024. La previsione contrattuale dell’incremento priva dunque di fondatezza la tesi dell’aumento improvviso e non concordato.

Su questa base il Collegio esclude la sussistenza dei presupposti dell’accoglimento: manca la prova circa l’illegittimità della variazione delle condizioni economiche applicate e difetta la documentazione idonea a dimostrare la fondatezza delle doglianze. Il ricorso, conseguentemente, non è accolto.

La decisione resta fedele a un criterio elementare ma spesso trascurato: nel rito abbreviato davanti all’Arbitro è il cliente a dover individuare con precisione il rapporto controverso e a documentarlo. Proporre il contratto sbagliato equivale a non provare nulla, e la difesa dell’intermediario può giovarsi di quel difetto senza necessità di ulteriori argomentazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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