Fido documentato dal contratto e recesso con preavviso escludono la responsabilità dell’intermediario (ABF Collegio di Napoli n. 641 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasparenza bancaria, la contestazione del cliente circa l’esistenza e l’importo di un fido è superata dalla documentazione contrattuale sottoscritta e dal documento di sintesi consegnato, che individuano l’ammontare della linea di credito. Il recesso unilaterale dall’apertura di conto corrente, comunicato con il preavviso previsto dalle condizioni generali e dalla normativa applicabile, non integra alcuna violazione quando la chiusura del rapporto avviene dopo il rientro dello sconfinamento. La domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, priva di prova del pregiudizio e del nesso causale, è rigettata. La richiesta di rettifica delle segnalazioni presso le banche dati creditizie, formulata solo in sede di repliche, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente riceve il 18 marzo 2025 una comunicazione con cui l’intermediario lo informa dell’imminente revoca di una linea di credito e lo invita a ripristinare il saldo positivo entro quindici giorni, con avvertimento di azioni legali in caso contrario. L’11 aprile 2025 l’istituto gli indica le modalità del versamento. Il cliente, che aveva già presentato esposto alla Banca d’Italia, salda il debito mediante bonifico alla società di recupero crediti.

Il ricorrente lamenta di aver scoperto solo allora l’esistenza di un fido mai richiesto né sottoscritto, in assenza di documentazione contrattuale e informativa ex art. 117 TUB. Sostiene inoltre il blocco unilaterale del conto, l’assenza di preavviso e di motivazione, la mancata comunicazione degli estratti conto e il rischio di segnalazioni indebite presso la Centrale dei Rischi e i sistemi di informazione creditizia. Chiede l’accertamento della responsabilità dell’intermediario e il risarcimento dei danni. L’intermediario si costituisce e chiede il rigetto.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto la contestazione sull’esistenza del fido. Dalla documentazione in atti emerge che la richiesta di apertura del fido è contenuta nel modulo di apertura del conto corrente, regolarmente sottoscritto dal ricorrente, ove la sezione relativa è barrata con una “X”. Il documento di sintesi, che lo stesso ricorrente dichiara di aver ricevuto, indica l’importo del fido accordato in euro 1.500,00. La doglianza sull’insussistenza del rapporto è quindi smentita dalla prova documentale.

Quanto alla trasparenza informativa, il Collegio rileva che gli estratti conto sono stati costantemente messi a disposizione nell’area riservata del cliente, accessibile con credenziali personali, non essendo previsto l’invio cartaceo salvo richiesta non pervenuta. Da tali estratti risultavano l’esistenza del fido concesso e il suo costo. La censura sulla mancata comunicazione viene così superata.

Sul recesso unilaterale, risulta documentato che in data 6 dicembre 2024 l’intermediario ha comunicato formalmente al cliente, con congruo preavviso, il recesso dal contratto di conto corrente, conformemente alle condizioni generali e alla normativa applicabile. Secondo la ricostruzione non contestata, il rapporto è stato chiuso il 12 settembre 2025, dopo che il cliente ha rientrato lo sconfinamento, nel rispetto del termine di due mesi contrattualmente previsto. Non vi è dunque alcun blocco arbitrario delle operazioni.

La richiesta di cancellazione di eventuali segnalazioni del nominativo presso le banche dati creditizie non è supportata da alcuna documentazione e, in ogni caso, è stata formulata espressamente solo in sede di repliche: ne deriva l’inammissibilità della domanda sotto questo profilo.

Il Collegio conclude che nessuna violazione è addebitabile all’intermediario e che non è in alcun modo documentato un pregiudizio patrimoniale o non patrimoniale a carico del ricorrente. La domanda è pertanto rigettata integralmente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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