Preavviso SIC dovuto al garante persona fisica per segnalazioni illegittime (ABF Collegio di Palermo n. 509 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di preavviso di segnalazione nei Sistemi di Informazione Creditizi (SIC), previsto dall’art. 125, comma 3, TUB e dall’art. 5, comma 6, del Codice di condotta SIC, sussiste ogniqualvolta il debitore segnalato sia una persona fisica, anche quando agisca in qualità di garante di obbligazioni societarie e non come consumatore in senso stretto. Il preavviso è funzionale a consentire all’interessato di sanare l’inadempimento prima dell’iscrizione. L’onere di dimostrare l’avvenuto preavviso grava sull’intermediario, che deve provare non solo l’invio ma anche il contenuto della comunicazione e la sua riconducibilità alla segnalazione. Le segnalazioni effettuate in difetto di un idoneo preavviso sono illegittime e vanno cancellate, anche quando relative a inadempimenti successivi alla prima segnalazione, se questa non è stata validamente preceduta dall’avviso.
Il Fatto
La ricorrente, garante fideiussoria di una società, lamenta di essere stata segnalata in CRIF come garante e non come titolare del rapporto. Dopo il reclamo, l’intermediario aveva rifiutato la cancellazione sostenendo di aver preavvisato la cliente.
Secondo la ricorrente, l’unica raccomandata a.r. inviata conteneva la revoca degli affidamenti e la comunicazione del passaggio a sofferenza, ma non il preavviso di segnalazione nei SIC; le altre comunicazioni erano state spedite con posta ordinaria, senza prova di consegna. Da qui la domanda di cancellazione delle segnalazioni. L’intermediario, costituitosi, ha dedotto di aver inviato sette preavvisi tra settembre 2021 e marzo 2022, oltre a raccomandate successive, e ha chiesto il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio verifica la qualificazione della ricorrente, che nel modulo si dichiara “consumatore”. Richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 5368 dell’8 giugno 2016, in linea con la Corte di Giustizia, ord. 19/11/2015, causa C-74/15, si afferma che spetta al collegio giudicante accertare se il garante persona fisica abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o per scopi privati. Non essendo in atti la visura camerale e mancando elementi sul ruolo della ricorrente nella società, la qualificazione come consumatrice viene confermata.
Nel merito, il Collegio ricorda che le fonti dell’obbligo di preavviso sono l’art. 125, comma 3, TUB e l’art. 5, comma 6, del Codice di condotta SIC: il finanziatore deve informare preventivamente il debitore la prima volta che segnala informazioni negative, così da consentirgli di sanare l’inadempimento. L’obbligo sussiste ogni volta che il debitore è persona fisica, anche se professionista o imprenditore individuale (Collegio di Coordinamento n. 9311/2016 e n. 4632/2023), mentre non rileva per le persone giuridiche (n. 4140/2015).
Quanto alla segnalazione a sofferenza, l’orientamento dei Collegi circoscrive il preavviso alla prima segnalazione pregiudizievole: esso non è requisito di legittimità per le segnalazioni che costituiscono evoluzione dell’inadempimento iniziale, purché l’obbligo sia stato assolto per la prima (Collegio di Palermo n. 9079/2023; Collegio di Torino n. 12862/2024).
Applicando tali principi, il Collegio rileva che i sette preavvisi del periodo settembre 2021 – marzo 2022 non indicano le modalità di spedizione, anche se l’indirizzo coincide con quello risultante dal ricorso e dal documento di riconoscimento. Il sollecito del 29 marzo 2022, inviato con raccomandata a.r. e ricevuto il 13 aprile 2022, non contiene alcun riferimento ai SIC e non integra quindi un valido preavviso. La prima segnalazione visibile è del luglio 2022, per nove rate di ritardo, e va considerata illegittima; è verosimile che le segnalazioni risalgano almeno all’ottobre 2021, anch’esse prive di idonei preavvisi.
Quanto alla comunicazione del 25 maggio 2023, il Collegio ritiene provata per presunzione la ricezione, valorizzando il recapito delle altre missive al medesimo indirizzo, ma la considera irrilevante perché successiva al periodo delle segnalazioni illegittime. Ne consegue che tutte le segnalazioni da luglio 2022 a maggio 2023 sono illegittime e ne va disposta la cancellazione, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 alla ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.