Rinuncia al ricorso e soccombenza virtuale ai fini delle spese (TAR Puglia n. 286 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, depositata e notificata ritualmente prima che la causa sia trattenuta per la decisione, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il venir meno dell’interesse alla decisione non preclude tuttavia una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata, al limitato fine della pronuncia sulle spese. Ove le ragioni del ricorrente risultino prive di fumus boni iuris, il giudice dichiara la soccombenza virtuale e liquida le spese a carico del rinunciante. Il giudizio prognostico negativo può fondarsi anche sulle valutazioni già espresse in sede cautelare, quando la relativa ordinanza non sia stata impugnata.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la determinazione con cui l’ente resistente aveva deciso di non procedere all’aggiudicazione di una trattativa privata per la locazione di un immobile commerciale, ritenendo non valide le offerte ricevute, e di indire una nuova procedura. Oggetto di doglianza erano anche l’art. 10 dell’avviso pubblico, che attribuiva all’azienda la facoltà di non aggiudicare in caso di sole offerte al ribasso, e la determina di indizione della procedura.

La ricorrente deduceva la violazione dell’art. 95, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, contestando il difetto di motivazione, l’eccesso di potere e l’illegittimità della clausola del bando. Con ordinanza cautelare il Tribunale respingeva la domanda di sospensione. Successivamente la ricorrente depositava memoria con cui dichiarava di non avere più interesse alla definizione della controversia e rinunciava al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può quindi rinunciare al ricorso o dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato n. 5832 del 2007; Cons. Stato n. 2695 del 2011; Cons. Stato n. 6257 del 2008).

La rinuncia depositata è ritenuta rituale, in quanto sottoscritta personalmente dal difensore e dal legale rappresentante della società e notificata alle controparti nei termini dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. L’ente resistente non ha proposto opposizione, insistendo però sulla condanna alle spese in proprio favore.

Il Tribunale dichiara pertanto l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui il venir meno dell’interesse al ricorso non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa, al limitato fine della pronuncia sulle spese, configurabile come soccombenza virtuale (Cons. Stato n. 6662 del 2000; Cons. Stato n. 35 del 1987).

Nel merito, le ragioni della ricorrente risultano prive di fumus boni iuris: come già osservato in sede cautelare, la mancata aggiudicazione è conforme all’art. 10 della determina di indizione dell’asta, che attribuiva espressamente all’azienda la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in presenza di sole offerte al ribasso. Le spese seguono quindi la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo, con parziale compensazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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