Appalti pubblici: improcedibile l’appello per sopravvenuta carenza di interesse (C.G.A.R.S. n. 257 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta esclusione dell’aggiudicatario e la successiva aggiudicazione della gara in favore dell’appellante determinano un nuovo assetto di interessi che priva di utilità la domanda caducatoria, con conseguente improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse. Tale esito non è impedito dalla circostanza che l’esclusione e la nuova aggiudicazione siano state adottate in esecuzione della sentenza impugnata, poiché l’Amministrazione ha proceduto a una rinnovata valutazione dell’offerta in applicazione di quanto statuito dal giudice di prime cure. La riunione degli appelli proposti avverso la medesima sentenza è disposta ai sensi dell’art. 96 c.p.a..

Il Fatto

Una società di regolamentazione dei rifiuti indiceva una procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del lotto n. 3 del servizio di igiene pubblica in alcuni comuni della provincia di Enna, ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2023. All’esito delle operazioni la graduatoria vedeva prima classificata una società, seconda un r.t.i., terza un’altra impresa e quarta la ricorrente.

Il r.t.i. secondo classificato impugnava l’aggiudicazione dinanzi al T.a.r. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, contestando l’assenza dei requisiti in capo all’aggiudicataria. La quarta classificata proponeva autonomo ricorso, deducendo plurimi vizi e invocando l’esclusione di tutti gli operatori che la precedevano. Il T.a.r., riuniti i ricorsi, accoglieva in parte l’impugnazione del r.t.i. e annullava la determina di aggiudicazione e la decisione di non sottoporre l’offerta a verifica di congruità. Entrambe le parti soccombenti proponevano appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. dispone anzitutto la riunione dei due appelli ai sensi dell’art. 96 c.p.a., essendo proposti avverso la medesima sentenza. Passa poi all’esame della sorte delle impugnazioni alla luce delle sopravvenienze verificatesi nel corso del giudizio.

L’Ufficio regionale di committenza aveva infatti adottato una determinazione con cui disponeva l’esclusione dell’aggiudicataria dalla gara, per incongruità e inaffidabilità dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023. Successivamente la stazione appaltante aveva aggiudicato la gara al r.t.i. appellante.

In linea con le richieste delle parti, il Collegio dichiara improcedibile l’appello del r.t.i. per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’esclusione dell’aggiudicataria e la nuova aggiudicazione in suo favore rendono priva di utilità la coltivazione della domanda caducatoria.

Il medesimo esito investe l’impugnazione della quarta classificata. La Corte sottolinea che l’esclusione e la nuova aggiudicazione determinano un complessivo nuovo assetto di interessi che priva di utilità la domanda di annullamento originariamente proposta.

Il Collegio precisa che è irrilevante, ai fini della declaratoria, la circostanza che l’esclusione e la nuova aggiudicazione siano conseguenza della sentenza impugnata. L’Amministrazione ha proceduto a una nuova valutazione dell’offerta dell’aggiudicataria, escludendola, proprio come stabilito nella sentenza di primo grado e in accoglimento del ricorso del r.t.i., stante l’illegittimità per difetto di istruttoria della precedente decisione di disporre l’immediata aggiudicazione senza opportuna verifica sull’anomalia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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