Distanze legali e nozione di parete finestrata tra luci e vedute (Cons. Stato n. 8517 del 03.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di distanze tra gli edifici, l’art. 9 d.m. n. 1444/1968 si applica alle sole pareti finestrate, per tali intendendosi unicamente le pareti munite di finestre qualificabili come vedute, con esclusione di quelle sulle quali si aprono semplici luci. Un’apertura dotata di vetro acidato, che non consente alcuna vista, è equiparabile a una parete cieca; parimenti, un’apertura munita di inferriata che non permette il completo affaccio costituisce semplice luce e non veduta. Ne consegue che la disciplina delle distanze non è invocabile quando difetti il presupposto della parete finestrata. Il diniego comunale di esercizio del potere di autotutela in materia edilizia, adottato all’esito di un’istruttoria puntuale sull’assetto dei luoghi, è congruamente motivato e resiste alle censure di eccesso di potere.

Il Fatto

L’appellante, proprietaria di un immobile in Padova fronteggiante il fabbricato della controinteressata, ha impugnato il diniego con cui il Comune ha respinto la sua istanza di autotutela in materia edilizia. La richiesta riguardava un intervento realizzato dalla vicina in forza di SCIA e successiva variante, consistente, tra l’altro, in una porta-finestra con vetro acidato che dà accesso a una terrazza, asseritamente posta a distanza inferiore a quella legale.

Il TAR Veneto ha dichiarato irricevibile il ricorso e condannato la ricorrente alle spese. Questa ha proposto appello, dolendosi della declaratoria di irricevibilità e riproponendo le censure di merito sulla violazione delle distanze e sul difetto di istruttoria e motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene le censure sull’irricevibilità non del tutto prive di fondamento, ma supera la questione sul piano sostanziale: il ricorso di primo grado è comunque infondato nel merito. Il Collegio osserva che le ragioni di irricevibilità e inammissibilità valorizzate dal TAR appaiono difficilmente configurabili, stante la natura procedimentale dell’iter che ha condotto il Comune a negare l’autotutela; ciò nondimeno, la decisione di primo grado merita conferma per altra via.

Il nucleo della controversia è la qualificazione dell’apertura realizzata dalla controinteressata. Dal sopralluogo del 28 aprile 2017 emerge che l’apertura, munita di vetro acidato, non consente alcuna vista né verso l’immobile dell’appellante né verso l’interno ed è quindi equiparabile a una parete cieca, di fatto equivalente a un portoncino d’ingresso. La finestra dell’appellante, a sua volta, è munita di inferriata e non consente il completo affaccio, riducendosi a semplice luce.

Su questa base la Corte applica l’art. 9 d.m. n. 1444/1968, che in tema di distanze richiama le sole pareti finestrate, da intendersi come pareti munite di finestre qualificabili come vedute, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici luci. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato Sez. IV n. 4628 del 2015 e Cass. civ. Sez. II n. 26383 del 2016. Difettando il presupposto della parete finestrata, la disciplina delle distanze non è invocabile.

La Corte aggiunge che l’intervento rientra, sul piano urbanistico-edilizio, tra quelli consentiti dall’art. 42.5 delle NTA del Piano degli interventi, che ammette la ricomposizione e trasformazione delle parti esterne degli edifici con formazione di un nuovo apparato di facciate. Il diniego di autotutela risulta pertanto congruamente motivato, all’esito di un’istruttoria puntuale sull’effettivo assetto dei luoghi. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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