Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Liguria n. 867 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato del giudice ordinario che abbia accertato l’obbligo dell’Amministrazione di riconoscere al docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, il giudice amministrativo, adito con ricorso per ottemperanza, ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine fissato. La mancata contestazione dell’inadempimento e l’assenza di prova dell’avvenuta esecuzione integrano i presupposti dell’ordine di ottemperanza. All’inerzia successiva al termine si ricollega la nomina del commissario ad acta e, su domanda, la condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva.
Il Fatto
Una docente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova – Sezione Lavoro, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnarle, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, la carta elettronica del docente del valore di € 500,00 per ciascun anno, per complessivi € 2.500,00 oltre accessori. Le spese del giudizio civile, distratte in favore del difensore antistatario, non formano oggetto del giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede l’ordine di ottemperanza, la condanna al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempienza. L’Amministrazione si costituisce con comparsa di mero stile. Alla camera di consiglio di aprile la trattazione è rinviata per consentire la prova della notifica del titolo esecutivo, poi depositata.
La Motivazione della Corte
Sul piano formale il Collegio rileva l’avvenuta produzione della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato. Anche a seguito dell’invito del giudicante, è stata depositata la prova della notifica del titolo esecutivo, con relativa asseverazione, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il ricorso è pertanto ammissibile sotto il profilo della procedibilità.
Nel merito, l’Amministrazione non contesta il lamentato inadempimento e non risulta che abbia dato esecuzione alla sentenza del giudice ordinario. Il Collegio ordina quindi al Ministero di ottemperare rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00 oltre accessori, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza oltre il termine, è nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a un dirigente della stessa Direzione, che provvederà entro i trenta giorni successivi.
Il Collegio accoglie anche la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivo risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Le spese di lite sono compensate in ragione della condotta processuale della ricorrente, che ha determinato l’appesantimento dell’istruttoria e la protrazione del giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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