Decadenza da contributo provvisorio e interessi dalla revoca (C.G.A.R.S. n. 260 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del finanziamento pubblico provvisoriamente concesso, conseguente all’accertato inadempimento degli obblighi assunti dal beneficiario nella fase esecutiva, costituisce esercizio di un potere vincolato e non lede l’affidamento, poiché la provvisorietà del beneficio e l’interesse erariale prevalgono sull’interesse alla stabilità. Il recupero delle somme indebitamente erogate è atto dovuto e non incontra limiti temporali nella conclusione del procedimento. Il diritto alla restituzione della sorte capitale sorge solo con la comunicazione del provvedimento di decadenza, con la conseguenza che gli interessi legali, obbligazione accessoria, non possono decorrere dalla data di erogazione delle singole quote.
Il Fatto
La società appellante partecipava a un bando del settore turistico-alberghiero e otteneva, con decreto ministeriale, un contributo in conto impianti in via provvisoria, pari al 45% della misura massima, per la realizzazione di un albergo a quattro stelle a Palermo. Alla prima quota, erogata a titolo di anticipazione tramite la banca concessionaria, accedeva una polizza fideiussoria.
Con successivo provvedimento il Ministero disponeva la revoca e il recupero della somma già liquidata, per la mancata realizzazione della struttura e il conseguente mancato raggiungimento degli obiettivi produttivi e occupazionali nel periodo di vincolo. Il TAR Sicilia, Palermo, sez. V, rigettava il ricorso; di qui l’appello proposto dalla società.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il primo motivo. L’art. 4, comma 2, del decreto ministeriale n. 107025 del 30 novembre 2001 subordinava ogni cessione dell’attività al preventivo assenso del Ministero e alla sottoscrizione degli impegni da parte dei nuovi soggetti. Poiché nessuna variazione del progetto era stata comunicata né approvata, il contratto di cessione del ramo d’azienda – avente a oggetto un’unità produttiva in località diversa da quella finanziata – è nullo per mancanza dell’oggetto ex art. 1325 n. 3 cod. civ. e art. 1418, comma 2, cod. civ.. Non poteva quindi perfezionarsi alcun subentro nel contributo, né il decorso del tempo sanare una variazione soggettiva mai richiesta.
Nessun affidamento è invocabile su una concessione provvisoria. Richiamando il Cons. Stato, sez. VI, n. 942 del 2016 e il Cons. Stato, sez. VI, n. 5183 del 2024, la Corte ribadisce che il recupero di somme pubbliche erogate indebitamente è atto dovuto e che l’interesse alla stabilità recede dinanzi all’esigenza di ripristino della legalità. Non si applica l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, trattandosi di decadenza per inadempimento e non di revoca per sopravvenuta carenza dei presupposti, con la conseguenza che l’Amministrazione non doveva ponderare gli opposti interessi e che il superamento dei termini non inficia il provvedimento.
Il secondo motivo è invece fondato. Qualificata la fattispecie come ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ., il Collegio osserva che la decadenza produce l’inefficacia retroattiva dell’ammissione al beneficio, ma il credito alla restituzione sorge con effetto ex nunc, al pari della sentenza costitutiva di annullamento o risoluzione. Ai sensi dell’art. 2935 cod. civ. la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto è azionabile, individuato nella comunicazione della revoca. Ne deriva che gli interessi legali, obbligazione accessoria, non possono essere computati prima della sorte capitale: è quindi erronea la pretesa di calcolarli dall’erogazione.
Infondato il terzo motivo sul risarcimento. La responsabilità per illegittimo esercizio della funzione è di natura extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ., secondo l’Ad. Plen. n. 7/2021. L’appellante non attivò mai il rimedio avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., pur essendo onerata ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm. e art. 1227, comma 2, cod. civ.. La condotta omissiva preclude il risarcimento. Il dispositivo riforma parzialmente la sentenza, disponendo gli interessi dalla data del provvedimento di revoca; spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
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