Appalto lecito e interposizione vietata: basta il coordinamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18393 del 05.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avente ad oggetto la dedotta interposizione vietata di manodopera, il giudice di merito deve accertare se la società appaltante eserciti un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio. Non è sufficiente a configurare l’intermediazione vietata il mero coordinamento necessario per la confezione del prodotto o lo svolgimento del servizio. Sono quindi leciti gli appalti di opere e servizi che, pur espletati come prestazioni di manodopera, costituiscano un servizio in sé, svolto con organizzazione e gestione autonoma dell’appaltatore, senza diretti interventi dispositivi di controllo dell’appaltante sulle persone dipendenti dall’altro soggetto. In sede di legittimità, le censure che investono la valutazione delle prove sono inammissibili.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di una società appaltatrice, aveva convenuto in giudizio la committente ferroviaria chiedendo che il rapporto fosse dichiarato intercorso direttamente con quest’ultima, sul presupposto di un appalto vietato di manodopera nell’attività di manutenzione e pulizia dei vagoni. Il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato la committente al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi in separato giudizio.
La Corte d’appello di Napoli, in riforma, ha rigettato l’originaria domanda del lavoratore, ritenendo che dall’istruttoria non fossero emersi elementi di prova decisivi a sostegno della dedotta interposizione fittizia, tenuto conto delle circostanze concrete dell’appalto. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi e illustrato da memoria; la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il ricorrente aveva censurato la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 1369/1960, dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 e degli artt. da 20 a 28 del medesimo d.lgs., in relazione all’ingerenza della committente, nonché per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
La Corte ha richiamato il proprio orientamento, formatosi già nella vigenza della legge n. 1369 del 1960, secondo cui, qualora si prospetti una intermediazione vietata tra società dotate entrambe di propria genuina organizzazione d’impresa, il giudice di merito deve accertare se la società appaltante svolga un intervento direttamente dispositivo di controllo sulle persone dipendenti dall’appaltatore del servizio. Il mero coordinamento necessario allo svolgimento del servizio non è sufficiente a configurare l’illecito. La Corte territoriale ha accertato che la società appaltatrice esercitava il potere direttivo, organizzativo e disciplinare ed ha escluso un intervento direttamente dispositivo della committente.
Il Collegio ha ribadito, richiamando le Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e i conformi SS.UU. n. 33373 del 2019 e n. 25950 del 2020, l’inammissibilità delle censure che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione di legge, degradano in realtà verso una richiesta di rivalutazione dei fatti storici. Il vizio di violazione di legge coincide con l’errore interpretativo; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta tramite le risultanze di causa è esterna all’interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, censurabile solo sotto il profilo della motivazione.
Nel caso concreto le censure investivano tutte la valutazione delle prove operata dalla Corte di merito, sostanziandosi in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità. La Corte non ha affermato l’inattendibilità in sé del teste, ma ha valutato la sua deposizione come non dirimente rispetto alle risultanze probatorie complessive. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese secondo soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Nota della Redazione
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