Retribuzione delle ferie e indennità accessorie escluse dal calcolo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11762 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta per le giornate di ferie deve comprendere ogni indennità che, per la sua funzione e le sue modalità di erogazione, sia connessa allo svolgimento ordinario della prestazione lavorativa, compresa l’indennità di assenza dalla residenza e quella di utilizzazione professionale giornaliera. È pertanto nulla, per contrasto con l’art. 36, comma 3, Cost., con l’art. 2109 cod. civ., con l’art. 10 d.lgs. n. 66/2003 e con l’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, la clausola collettiva che ne limiti o escluda l’incidenza sul trattamento feriale. Gli emolumenti di natura occasionale o risarcitoria restano fuori dal calcolo. Il precedente consolidato può essere disatteso solo in presenza di gravi ragioni.
Il Fatto
Un lavoratore dipendente di una società di trasporto ferroviario ha chiesto il riconoscimento del diritto a percepire, per ciascuna giornata di ferie, una retribuzione comprensiva dell’indennità di assenza dalla residenza e dell’indennità di utilizzazione professionale giornaliera. La contrattazione aziendale di gruppo fissava quest’ultima in un importo fisso giornaliero di € 12,80, mentre il contratto collettivo nazionale escludeva espressamente l’indennità di assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione feriale.
Il tribunale ha dichiarato la nullità delle clausole e ha condannato la società al pagamento delle differenze retributive. La corte d’appello ha rigettato il gravame. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, articolati sulla violazione delle norme civilistiche in tema di nullità, sulla pretesa natura risarcitoria o occasionale delle indennità e, in via subordinata, sul termine di prescrizione dei crediti di lavoro.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi, per connessione, e li dichiara infondati. Il Collegio richiama i numerosi precedenti formatisi in contenziosi analoghi, dapprima con altra società del settore e poi con la stessa ricorrente, indicando tra le più rilevanti le pronunce del 2024 in materia di calcolo della retribuzione feriale.
Il principio applicato è che la retribuzione feriale non può essere ridotta rispetto a quella ordinaria e che le indennità legate alle modalità fisiologiche di svolgimento del rapporto concorrono alla sua determinazione. Non rileva la qualificazione formale attribuita dalle parti sociali: conta la funzione effettiva dell’emolumento. Le clausole che limitano l’incidenza delle indennità sul trattamento feriale sono pertanto nulle, con conseguente diritto del lavoratore alle differenze maturate.
La Corte respinge anche la censura sulla natura risarcitoria o occasionale delle indennità. Esse sono corrisposte in modo stabile e continuativo per lo svolgimento della prestazione e non possono essere escluse dal computo della retribuzione dovuta nei periodi di ferie. Quanto al motivo subordinato sulla prescrizione, il Collegio conferma l’orientamento della corte territoriale, ribadendo che il regime di stabilità del rapporto incide sulla decorrenza del termine.
Sul piano processuale, la decisione valorizza il ruolo nomofilattico della Corte e l’esigenza di uniformità dell’interpretazione. Il precedente consolidato ha vocazione di stabilità e può essere superato solo da gravi ragioni, in una prospettiva di affidabilità e prevedibilità delle decisioni e di riduzione del contenzioso. A tali precedenti il Collegio rinvia integralmente ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ..
Il ricorso è rigettato, in sostanziale corrispondenza con la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis cod. proc. civ. La società è condannata alle spese processuali e, in applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ., al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e della sanzione in favore della Cassa delle Ammende, oltre all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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