Offerta più bassa calcolata solo sull’importo a base di gara senza l’opzione (TAR Trentino-Alto Adige n. 325 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento aggiudicate con il criterio del minor prezzo, la stazione appaltante valuta le offerte economiche sull’importo a base di gara, e non sul valore globale stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione di rinnovo. Quest’ultima costituisce una soluzione di natura meramente eventuale e incerta, non idonea a determinare la comparazione dei prezzi. La distinzione tra “importo a base di gara” e “importo stimato di un appalto” trova fondamento negli artt. 14, comma 4, e 70, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 36/2023: solo il primo rileva ai fini dell’ammissibilità dell’offerta. Il calcolo della garanzia provvisoria sul valore complessivo della procedura non rivela una diversa volontà della stazione appaltante, ma recepisce il dato dell’art. 106, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. In assenza di vincoli nella lex specialis sulla ripartizione del ribasso, i prezzi indicati dall’offerente integrano una scelta imprenditoriale non sindacabile.

Il Fatto

Una società partecipava a una procedura indetta da una società in house per il rinnovo di licenze e la manutenzione di un sistema informatico, con importo a base di gara di € 550.000,00, opzione di rinnovo per dodici mesi e criterio del minor prezzo. L’offerta della ricorrente risultava complessivamente inferiore a quella dell’aggiudicataria, ma il primo anno era più alto.

La stazione appaltante aggiudicava alla controinteressata, ritenendo rilevante il solo importo del primo anno. La ricorrente impugnava l’aggiudicazione deducendo l’erronea interpretazione della lex specialis, la violazione del principio del risultato, l’irregolarità dell’offerta aggiudicataria nella imputazione della penale e i vizi dell’accesso agli atti. In sede cautelare il ricorso veniva accolto; nel merito il Tribunale lo ha respinto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto inammissibile la memoria di replica depositata sei giorni liberi prima dell’udienza, in violazione del termine dimezzato previsto dagli artt. 73, comma 1, e 119, comma 2, c.p.a., di natura perentoria e rilevabile d’ufficio.

Nel merito, il Tribunale muove dal criterio letterale di interpretazione della lex specialis, affiancato da quello logico-sistematico solo in presenza di incoerenza del testo. Il capitolato d’oneri e quello tecnico distinguono espressamente l'”importo a base di gara” di € 550.000,00 dal “valore globale stimato” di € 1.050.000,00, comprensivo dell’opzione. Il modulo C1 conferma la separazione, circoscrivendo il prezzo a base d’asta alle sole voci del rinnovo e della penale.

Il richiamo al valore globale per il calcolo della garanzia provvisoria non esprime una volontà diversa, ma recepisce l’art. 106, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 e l’art. 14, comma 4 del medesimo decreto. L’art. 70, comma 4, lett. f) collega invece l’inammissibilità dell’offerta al superamento dell’importo posto a base di gara.

Il Collegio esclude la violazione del principio del risultato: valorizzare l’importo comprensivo dell’opzione condurrebbe ad affidare il contratto a un’offerta più elevata qualora l’opzione non sia esercitata. La decisione di contrarre conferma che il rinnovo è sospeso e oggetto di discussione, cosicché l’opzione resta eventuale. Respinta anche la censura sulla discordanza tra documento di offerta e allegato C1, risultando gli importi sovrapponibili.

Quanto alla penale, entrambe le componenti dell’importo a base di gara erano ribassabili, e nessuna disposizione della lex specialis imponeva una specifica ripartizione del ribasso: i prezzi dell’aggiudicataria sono espressione di scelta imprenditoriale. Il quinto motivo è inammissibile per difetto dei requisiti di specificità richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.; le spese sono compensate in ragione della sospensione cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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