Ottemperanza al giudicato e onere della prova dell’avvenuto adempimento (TAR Sicilia n. 3502 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto il pagamento di crediti trova applicazione il principio generale in tema di riparto dell’onere probatorio: il creditore che agisce per l’adempimento deve provare soltanto la fonte, negoziale o legale, del proprio diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell’inadempimento della controparte. Il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ. L’Amministrazione che non deduca alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento e rinunci a dimostrare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito non può sottrarsi all’ordine di ottemperanza. Il ricorso è pertanto fondato, con condanna alle spese.
Il Fatto
Con sentenza n. 1643/2023 il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto del ricorrente, docente, di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2021/22, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della stessa per un valore di € 2.000,00 oltre accessori.
La pronuncia è stata notificata all’Amministrazione il 24.04.2023 ed è passata in giudicato. Lamentando la mancata esecuzione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di esecuzione, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Collegio ha dapprima ordinato la produzione della prova della notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione e del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso, proposto ritualmente ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La documentazione versata in atti ha confermato la notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione in data 24.04.2023 e il decorso del termine di centoventi giorni rispetto alla notifica del ricorso per ottemperanza, avvenuta il 17.06.2025.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che la sentenza non risulta eseguita e che l’Amministrazione non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento, malgrado la notifica del titolo. Ha richiamato il principio generale sul riparto dell’onere probatorio nelle cause di ottemperanza relative al pagamento di crediti, secondo cui il creditore prova solo la fonte del diritto e il termine di scadenza, mentre il debitore deve dimostrare il fatto estintivo. Sul punto ha richiamato i propri precedenti (TAR Sicilia, Catania, sez. III, n. 1311 del 2024; n. 2942 del 2023).
Il Ministero ha rinunciato a dimostrare, come sarebbe stato suo onere in base all’art. 2697, secondo comma, cod. civ., la sussistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito. Non sono emersi motivi giustificativi dell’inadempienza. Il ricorso è quindi stato accolto, con ordine di conformazione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, per il compimento degli atti esecutivi nell’ulteriore termine di sessanta giorni su istanza della parte interessata. Le spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario, tenendo conto della serialità del contenzioso.
Nota della Redazione
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