Carta docente non corrisposta: ottemperanza e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2836 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, impone all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza di condanna. Ove l’amministrazione non provi l’avvenuto pagamento e non contesti il credito nel suo an e nel quantum, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un termine per l’adempimento. Per il caso di ulteriore inerzia nomina sin d’ora il commissario ad acta, individuandolo nel Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, con sentenza n. 4424/2023 del 20.12.2023, ha accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità indicate, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle relative somme.

Il titolo, munito di formula esecutiva, è stato notificato all’amministrazione debitrice, in copia conforme all’originale ai fini dell’esecuzione, ed è passato in giudicato. Il Ministero non ha però dato esecuzione. Il ricorrente ha allora proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito resistendo al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla verifica del titolo: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata ritualmente all’amministrazione. Da tale notificazione è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito in giudizio, non ha formulato alcuna deduzione sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura di spesa. Il credito, pertanto, non risulta contestato nel suo an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito i pagamenti oggetto del titolo, e gli assegna il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. L’ausiliario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura del ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. Espletate le operazioni, invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati. Il compenso, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri fiscali, previdenziali e spese generali di legge, seguono la soccombenza e sono distratte in favore dei difensori del ricorrente dichiaratisi antistatari. Il Tribunale dispone infine l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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