Appalto misto: qualificazione per ogni prestazione e limiti del subappalto necessario (Cons. Stato n. 9770 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Negli appalti misti l’operatore economico deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto, a norma dell’art. 14, comma 18, d.lgs. n. 36/2023. Il criterio della prevalenza dell’oggetto principale opera per determinare le modalità di aggiudicazione, non per individuare i requisiti di partecipazione. Il subappalto necessario o qualificatorio consente di colmare il deficit di qualificazione per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, non per la categoria prevalente. Nei contratti misti la verifica dei requisiti va compiuta nel rispetto delle prescrizioni di gara e della disciplina di settore di ogni prestazione, con la conseguenza che l’offerente deve qualificarsi per tutte le lavorazioni richieste.

Il Fatto

La controversia riguarda una procedura aperta indetta dalla stazione appaltante per l’affidamento della conduzione di alcune linee del complesso crematorio sito nel cimitero Flaminio, comprensiva di manutenzione, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il contratto è misto: servizi di cremazione, esecuzione di lavori riconducibili alle categorie SOA OS14 e OG1, manutenzione ordinaria.

Una società, mandataria di un raggruppamento, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore di altra concorrente, unitamente ai verbali di gara con cui la Commissione aveva attivato il soccorso istruttorio e poi ritenuto idonea l’integrazione documentale. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso. La ricorrente ha proposto appello, deducendo quattro mezzi, tra cui la carenza del requisito di capacità tecnica per i lavori e l’illegittimo ricorso al subappalto necessario per la categoria prevalente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente il terzo motivo, giudicandolo assorbente. L’aggiudicataria, priva della classifica SOA OS14, aveva dichiarato nel DGUE l’intenzione di affidare a terzi tutte le attività di quella categoria mediante subappalto qualificante. Poiché la categoria OS14 era quella di importo maggiore tra i lavori, la Corte rileva che essa costituiva la categoria prevalente.

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo: dall’art. 92 d.P.R. n. 207/2010, riprodotto nell’allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023, deriva che il concorrente può partecipare se in possesso dei requisiti della categoria prevalente per l’importo totale dei lavori. Dall’art. 12, comma 2, lett. b), d.l. n. 47/2014 deriva che le lavorazioni delle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario privo delle relative qualificazioni, ma sono subappaltabili a imprese qualificate. Il combinato disposto consente il ricorso al subappalto necessario per le sole categorie scorporabili.

La Corte valorizza la funzione proconcorrenziale dell’istituto, richiamando la giurisprudenza europea sul rapporto tra subappalto e avvalimento, e la Adunanza plenaria n. 9/2015. Tuttavia, precisa che il subappalto necessario presuppone che l’offerente sia abilitato per la categoria prevalente: serve a colmare il deficit per le lavorazioni scorporabili, non per quelle prevalenti. Nel caso concreto l’aggiudicataria era deficitaria proprio della qualificazione per la categoria prevalente, con la conseguenza che si riespande la regola generale del possesso dei requisiti.

Il Collegio affronta poi l’obiezione del primo giudice, che aveva valorizzato la natura minoritaria dei lavori rispetto all’oggetto complessivo. Richiamando l’art. 14, comma 18, d.lgs. n. 36/2023, esclude che il criterio di prevalenza valga per i requisiti di qualificazione: la disciplina considera singolarmente le prestazioni ed esige i requisiti per ciascuna, a prescindere dalla preponderanza. Il criterio della prestazione principale resta confinato alla determinazione delle regole di aggiudicazione. Ne segue la fondatezza del motivo, con annullamento dell’aggiudicazione.

Accertata l’illegittimità, il Collegio dichiara inefficace il contratto ai sensi dell’art. 122 c.p.a., a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della decisione, disponendo il subentro del raggruppamento appellante previa verifica positiva dei requisiti, con ultrattività del rapporto per le prestazioni non ancora eseguite e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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