Gli emolumenti da responsabilità rientrano nella restituzione integrale dopo l’annullamento in autotutela (Cons. Stato n. 9771 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza che annulla un provvedimento di autotutela e condanna l’amministrazione a pagare tutte le somme indebitamente non corrisposte impone una restituzione integrale della posizione anteriore. Nel perimetro dell’ottemperanza rientrano non solo le competenze ordinarie, ma anche gli emolumenti accessori connessi alle funzioni di coordinamento e di responsabilità effettivamente svolte. Il giudice dei chiarimenti interpreta il giudicato alla luce del dispositivo e della motivazione, senza distinguere tra competenze principali e accessorie. Gli emolumenti sono dovuti anche quando l’incarico sia stato formalmente revocato, in applicazione del principio della prestazione di fatto desumibile dall’art. 2126 cod. civ. Il quantum si ricostruisce sulla base dell’indennità prevista per la posizione ricoperta, con interessi legali e rivalutazione ove dovuta.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di una università, aveva ottenuto dal Consiglio di Stato l’annullamento del provvedimento di autotutela con cui l’ateneo aveva travolto gli inquadramenti professionali conseguenti alle procedure di progressione verticale. La sentenza di cognizione aveva condannato l’amministrazione a pagare tutte le somme, comprensive di accessori, indebitamente non corrisposte a causa dell’atto annullato.

L’ottemperanza era stata solo parziale. Dopo il ripristino del livello di inquadramento, erano stati corrisposti il trattamento fondamentale e, solo nel novembre 2022, quello accessorio con gli arretrati. Restavano non riconosciuti gli emolumenti legati all’incarico di responsabilità, revocato in via conseguenziale nel marzo 2014 ma di fatto continuato dalla dipendente fino al settembre 2015 senza relativa indennità. Di qui la richiesta di chiarimenti sulle modalità di ottemperanza, con domande sulle indennità del periodo di revoca, sulla loro decorrenza e sulle differenze a valere sul fondo comune di ateneo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare la domanda sulle differenze economiche a valere sul fondo comune di ateneo. Il difensore ha rappresentato in udienza che l’università sta provvedendo ai pagamenti, circostanza già preannunciata alla ricorrente. Quella parte della domanda è pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sul nucleo residuo, il Consiglio di Stato muove dal contenuto della sentenza ottemperanda. Il riconoscimento del diritto di percepire gli emolumenti indebitamente non corrisposti a causa del provvedimento annullato esprime la volontà di disporre un’integrale restituzione della situazione anteriore all’esercizio dell’autotutela. Nei richiamati sintagmi rientrano gli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti alla dipendente, senza distinzione tra prestazione contrattuale ordinaria e compensi aggiuntivi connessi alle funzioni effettivamente svolte.

L’estensione non è solo ricavata dal contesto della motivazione. Il dispositivo della decisione di cognizione condanna espressamente a pagare tutte le somme, comprensive di accessori, indebitamente non corrisposte a causa dell’annullamento. A conferma indiretta il Collegio richiama i chiarimenti resi con la sentenza della Sezione VI n. 3909 del 20 maggio 2021, relativi a un’altra dipendente ma alla medesima questione, ove si è precisato che l’esecuzione richiede il riconoscimento di tutti gli emolumenti accessori previsti dal contratto e dalla legge nel periodo di interesse.

Assume rilievo decisivo l’art. 2126 cod. civ. È incontestato che la ricorrente, anche dopo la formale revoca dell’incarico, ha continuato a svolgere le mansioni di responsabilità. In base al principio della prestazione di fatto gli emolumenti le spettano comunque, indipendentemente dalla legittimità del titolo formale.

Quanto al quantum, il Collegio lo ricostruisce sulla base dell’indennità all’epoca prevista per la posizione ricoperta, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione se dovuta. I chiarimenti sono resi in tali sensi; la novità della questione giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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