Mobbing e inversione dei ruoli gerarchici: conflittualità non vessatoria (TAR Marche n. 253 del 12.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mobbing richiede la prova di una condotta complessa, continuata e sistematica, caratterizzata da intento persecutorio e idonea a ledere la salute psicofisica del dipendente. Non integrano la fattispecie i singoli atti illegittimi di gestione del rapporto né una conflittualità fisiologica tra superiore e subordinato. L’inversione dei ruoli gerarchici, con soggetti che hanno ricoperto in passato posizioni di supremazia reciproca, può alimentare il contrasto senza trasformarlo in vessazione. Sul ricorrente grava l’onere di allegare e provare, ex art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi del mobbing, il danno non patrimoniale e il nesso di causalità con la condotta datoriale.

Il Fatto

Il ricorrente, Luogotenente della Guardia di Finanza in servizio presso un reparto navale, ha agito per il risarcimento del danno alla salute derivante da presunto mobbing subito tra il novembre 2000 e la fine del 2007. Ha imputato la condotta al proprio diretto superiore, insediatosi nel reparto proprio nel novembre 2000, deducendo una pluralità di episodi di ostilità, critiche e interferenze, culminati, secondo la prospettazione, nel sorgere e nell’aggravamento di una patologia coronarica e nella necessità di collocamento in pensione.

La vicenda personale presenta un tratto peculiare: il ricorrente era stato in precedenza superiore gerarchico dello stesso ufficiale, quando questi rivestiva il grado di sottufficiale nel medesimo reparto. L’amministrazione, costituitasi, ha contestato analiticamente ogni episodio, depositando documentazione e ricostruendo i fatti in modo opposto alla prospettazione del ricorrente. Il ricorso è stato respinto con spese compensate.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla nozione consolidata di mobbing, recependo l’orientamento del Cons. Stato, Sez. III, 6/12/2023 n. 10564 e di Cons. Stato, Sez. VI, 12/3/2015 n. 1282: assume rilievo una condotta del superiore gerarchico complessa, continuata e protratta nel tempo, con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti rispetto all’ordinaria gestione del rapporto ed espressivi di un disegno di persecuzione.

Il Tribunale richiama poi gli elementi costitutivi elaborati dalla giurisprudenza (tra le altre, Cons. Stato, Sez. IV, 22/1/2018 n. 384 e Cons. Stato, Sez. III, 14/5/2015 n. 2412): molteplicità e globalità dei comportamenti persecutori; evento lesivo della salute o della personalità; nesso eziologico; intento persecutorio quale disegno unitario di dequalificazione ed emarginazione. Chiarisce che un singolo atto, o anche più atti illegittimi, non sono di per sé sintomatici di comportamento mobbizzante (Cons. Stato, Sez. VI, 16/4/2015 n. 1945).

Sul piano probatorio, la Corte ribadisce che il lavoratore deve allegare e provare non soltanto gli elementi del mobbing, ma anche il danno non patrimoniale e il nesso di causalità, non essendo sufficiente la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale.

Nel merito, il Collegio confronta l’esposizione del ricorrente con le controdeduzioni dell’amministrazione, rimaste prive di replica difensiva. Rileva che il superiore vantava esperienza analoga e una promozione che ne legittimava le valutazioni critiche; che non esisteva alcun “ufficio verbalizzazione”; che numerosi episodi risultano travisati o smentiti dalla documentazione. Quanto alla distribuzione temporale, osserva che le vicende si sono sviluppate su circa sette anni, con una media inferiore a tre episodi l’anno, tale da escludere la continuità e la sistematicità richieste.

Il Tribunale riconosce che tra i due vi fu una certa conflittualità, ma la ritiene non anomala nei rapporti gerarchici diretti, soprattutto in una situazione peculiare di inversione dei ruoli. L’invito alla pazienza rivolto al ricorrente non dimostra, di per sé, la complicità della linea gerarchica. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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