Appellabilità delle sentenze di proscioglimento del PM non toccata dalla riforma 2024 (Cass. pen. Sez. IV n. 37792 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il pubblico ministero può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. La preclusione già contenuta nell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen. è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale n. 320 del 2007 e non può quindi fondare una declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione. La preclusione introdotta dall’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. p), legge 9 agosto 2024, n. 114, non opera retroattivamente: in assenza di disciplina transitoria, il principio del tempus regit actum impone di applicare il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza, perché è in quel momento che sorge il diritto all’impugnazione. Ne consegue che le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024 restano appellabili dal pubblico ministero anche se relative ai reati indicati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. pen.

Il Fatto

La corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dal pubblico ministero avverso la sentenza con cui il tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva riqualificato il fatto contestato da furto in abitazione in furto semplice e dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela. Secondo la corte, l’art. 443 cod. proc. pen. precludeva al pubblico ministero di impugnare le sentenze di proscioglimento.

Il pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione, dolendosi della violazione di legge e rilevando che la norma richiamata era stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui escludeva l’appellabilità delle sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato. Ha inoltre escluso l’operatività, nel caso concreto, del regime introdotto dalla legge n. 114 del 2024, essendo la sentenza pronunciata prima della sua entrata in vigore.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo dalla constatazione che la sentenza impugnata si era limitata a valorizzare il disposto dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui l’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento.

Quel dato normativo è però superato dal giudicato costituzionale. La Corte Costituzionale n. 320 del 2007 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l’art. 443, comma 1, cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato. Poiché la sentenza in esame era stata pronunciata proprio all’esito di quel rito, essa era appellabile.

La Corte ha poi affrontato il secondo profilo, relativo al regime introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, che ha escluso l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550, commi 1 e 2, cod. pen. Ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui le sentenze di proscioglimento emesse prima del 25 agosto 2024, data di entrata in vigore della riforma, restano appellate dal pubblico ministero anche se riguardano i reati indicati dalla norma richiamata, non trovando applicazione la preclusione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen.

Il fondamento è nell’assenza di una disciplina transitoria e nel principio del tempus regit actum: rileva il regime impugnatorio vigente al momento della pronuncia della sentenza, perché è in quel momento che sorge il diritto all’impugnazione. La Corte ha richiamato sul punto i precedenti di Sez. V n. 6984 del 2025 e di Sez. II n. 17493 del 2025.

Nel caso concreto la sentenza del tribunale, impugnata dal pubblico ministero, risultava emessa il 20 giugno 2024, quindi in data anteriore all’entrata in vigore della riforma. Di qui l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti alla corte d’appello per l’ulteriore corso dell’appello del pubblico ministero.

Nota della Redazione

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