Competenza territoriale per reato più grave e accertamento nei reati tributari (Cass. pen. Sez. III n. 37779 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione della competenza per territorio in caso di procedimenti connessi, l’individuazione del reato più grave ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. va effettuata avendo riguardo alla pena applicabile all’imputato ratione temporis, con esclusione dei soli effetti dell’aggravamento sanzionatorio di natura sostanziale operato per i fatti successivi. Quando la modificazione della norma sia di natura essenzialmente sostanziale e si risolva in un aggravamento della pena non applicabile ai fatti anteriori, la competenza si determina con riferimento ai limiti edittali vigenti al momento della commissione del reato. In materia di emissione di fatture per operazioni inesistenti, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, cod. proc. pen., trova applicazione la regola suppletiva speciale dell’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, prevalente sulle regole generali dell’art. 9 cod. proc. pen., con individuazione del giudice del luogo di accertamento del reato, da intendersi come quello dell’Ufficio ove sia stata compiuta un’effettiva valutazione degli elementi di prova.
Il Fatto
Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 20 maggio 2025, ha rimesso alla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 24-bis cod. proc. pen., la questione pregiudiziale concernente la competenza per territorio, tempestivamente eccepita dalla difesa di uno degli imputati.
Nel procedimento si contesta, tra gli altri, una pluralità di reati tributari e reati connessi, aggravati dalla finalità di agevolare un’associazione mafiosa, commessi in diverse località italiane ed estere. La difesa aveva chiesto la competenza del Tribunale di Sassari o, in via subordinata, di quello di Palermo; il Pubblico Ministero e la Procura generale presso la Corte di cassazione avevano sostenuto la competenza del Tribunale di Genova.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ritenuto ammissibile l’istanza, avendo il giudice rimettente indicato le ragioni del contrasto giurisprudenziale in tema di accertamento della competenza per territorio in caso di pluralità di reati connessi e di impossibilità di accertare il luogo di consumazione del fatto relativo al reato più grave.
È stata dichiarata inammissibile la memoria scritta trasmessa dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova. La legittimazione a proporre la questione non attribuisce all’ufficio del Pubblico Ministero territoriale la qualità di parte del giudizio di cassazione. Pertanto, nel procedimento ex art. 24-bis, la parte è solo l’ufficio del Procuratore generale presso la Corte di cassazione.
Passando al merito, la Corte ha affermato che, in caso di connessione, la competenza va determinata ai sensi dell’art. 16, comma 1, cod. proc. pen. in favore del giudice competente per il reato più grave o, in caso di pari gravità, per il reato commesso per primo. L’individuazione del reato più grave va effettuata con riferimento alla pena vigente al momento dell’esercizio dell’azione penale, quando la modifica sia di natura processuale; quando invece la modifica sia di natura essenzialmente sostanziale, con aggravamento della pena inapplicabile ai fatti anteriori, rilevano i limiti edittali vigenti al momento della commissione.
Nella fattispecie, i delitti più gravi sono quelli previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. n. 74 del 2000, essendo puniti allo stesso modo sia al momento dei fatti sia dopo l’inasprimento operato dal d.l. n. 124 del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019. Il reato più grave è stato pertanto individuato in quello di cui al capo 35 dell’imputazione.
Quanto al locus commissi delicti, il delitto di emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma nel momento di emissione. Ove sia impossibile stabilire il luogo di emissione per la fittizietà della sede, trova applicazione l’art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 74 del 2000, prevalente sulle regole generali dell’art. 9 cod. proc. pen., con individuazione del giudice del luogo di accertamento del reato. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Genova.
Nota della Redazione
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